Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto Fiscale (Decreto legge n. 146/2021) prevede che i datori di lavoro seguano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. In particolare, come riportato nella circolare dell’INL n.1 del 16 febbraio 2022, questa formazione deve comprendere i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Già la norma precedente lo prevedeva in maniera generica, equiparando gli obblighi formativi dei datori di lavoro a quelli dei lavoratori. Ora, però, vengono introdotte regole specifiche per i datori di lavoro e dirigenti secondo linee guida da adottare entro il 30 giugno 2022.
Visto che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno fissati dal nuovo accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni entro il 30 giugno prossimo, ci sarà un periodo “scoperto”. Ne consegue che il mancato rispetto dei nuovi obblighi in capo a tali soggetti non implica l’adozione di sanzioni. Restano comunque in vigore gli obblighi già fissati in precedenza quali, precisa l’Ispettorato, le attività formative che devono essere svolte in presenza e ripetute almeno ogni due anni, o comunque ogni volta sia reso necessario.
Per maggiori informazioni, consulta Il Testo Coordinato del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, clicca qui e la Circolare Dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 16 febbraio 2022, n. 1, clicca qui.