Il Governo ha approvato il testo della manovra 2022 e per le PMI viene rinnovato il credito d’imposta. Secondo l’articolo 72 alle piccole e medie imprese “è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 2500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2025, per la predetta finalità.
- Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e, di 5 milioni di euro per l’anno 2023, e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388“.
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale della manovra approvata dal governo. In totale si tratta di 136 articoli.
SEZIONE I 5
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO 5
ART. 1. (RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DELLO STATO) 5
TITOLO II MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI 6
ART. 2. (CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE) 6
ART. 3. (AZZERAMENTO E DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023) 7
ART. 4. (RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023) 8
ART. 5. (MISURE IN MATERIA DI BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS) 8
ART. 6. (FISCALIZZAZIONE ONERI GENERALI DI SISTEMA IMPROPRI PER ATTUAZIONE OBIETTIVO M1C2-7 PNRR) 8
ART. 7. (FONDO SERVIZIO DI DEFAULT SNAM E RESTITUZIONE PRESTITO GSE-SNAM) 9
ART. 8. (CONTRIBUTI PER MAGGIORE SPESA PER ENERGIA E GAS IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI) 9
ART. 9. (ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2022, RELATIVO A UN INTERVENTO DI EMERGENZA PER FAR FRONTE AI PREZZI ELEVATI DELL’ENERGIA) 9
ART. 10. (RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA) 11
TITOLO III MISURE FISCALI 11
CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE 11
ART. 11. (MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO) 11
ART. 12. (FLAT TAX INCREMENTALE) 11
ART. 13. (DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE) 12
ART. 14. (RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI) 12
ART. 15. (DIFFERIMENTO TERMINI DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A SUGAR TAX E PLASTIC TAX) 12
ART. 16. (ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI DELL’INFANZIA E PER LA PROTEZIONE DELL’IGIENE INTIMA FEMMINILE) 12
ART. 17. (PROROGA PER IL 2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36) 13
ART. 18. (NORMA IMPOSTA SOSTITUTIVA AVS-LPP SVIZZERA) 13
ART. 19. (PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI) 13
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 14
ART. 20. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE LOCALIZZATE IN PAESI O TERRITORI NON COOPERATIVI A FINI FISCALI) 14
ART. 21. (IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI) 14
ART. 22. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI) 15
ART. 23. (ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ED ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI) 15
ART. 24. (RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI) 16
ART. 25. (AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR E POLIZZE ASSICURATIVE) 17
ART. 26. (MODIFICHE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE) 17
ART. 27. (CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO) 17
ART. 28. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI E DI IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO 18
ART. 29. (PROROGA DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO E LA RACCOLTA DI GIOCHI PUBBLICI) 18
ART. 30. (TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI SU CRIPTO-ATTIVITÀ) 19
ART. 31. (VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ) 21
ART. 32. (RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 21
ART. 33. (REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 21
ART. 34. (IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 22
ART. 35. (RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL’ATTRIBUZIONE E ALL’OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA) 22
ART. 36. (VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI) 23
CAPO III MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE 23
ART. 37. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI) 23
ART. 38. (REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI) 24
ART. 39. (RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE) 24
ART. 40. (ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO) 25
ART. 41. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE) 25
ART. 42. (CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE) 27
ART. 43. (RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE) 28
ART. 44. (REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE) 28
ART. 45. (STRALCIO DEI CARICHI FINO A MILLE EURO, AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015) 29
ART. 46. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022) 29
ART. 47. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ) 32
CAPO IV ALTRE MISURE FISCALI 32
ART. 48. (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 162 DEL DPR 917 DEL 1986 PER L’IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA DELLA C.D. INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION) 32
ART. 49. (POTENZIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA) 33
TITOLO IV LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 33
CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI 33
ART. 50. (ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI) 33
ART. 51. (DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE) 34
ART. 52. (INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI) 35
ART. 53. (APE SOCIALE) 35
ART. 54. (OPZIONE DONNA) 36
ART. 55. (PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI E PROROGA DECONTRIBUZIONE A FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI E PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA) 36
ART. 56. (REVISIONE DEL MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2023-2024 E ESTENSIONE PER LE PENSIONI MINIME DELLE MISURE DI SUPPORTO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLE TENSIONI INFLAZIONISTICHE) 36
ART. 57. (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA) 37
ART. 58. (MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISEE) 38
ART. 59. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE E RELATIVI UTILIZZI) 39
ART. 60. (INCREMENTO UNA TANTUM DELL’INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE) 39
ART. 61. (POTENZIAMENTO DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE) – VALUTARE SE IN SEZ. II 39
ART. 62. (INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO PER LE MISURE ANTI-TRATTA) – VALUTARE SE IN SEZ. II 39
ART. 63. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI) 39
CAPO II FAMIGLIA E DISABILITÀ 40
ART. 64. (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE) 40
ART. 65. (CONGEDO PARENTALE) 40
ART. 66. (FONDO PER LE PERIFERIE INCLUSIVE) 40
TITOLO V CRESCITA E INVESTIMENTI 41
CAPO I MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI 41
ART. 67. (MISURE PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE) 41
ART. 68. (MISURE IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO) 43
ART. 69. (RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO) 43
ART. 70. (SOSTENIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO E DELLA PIATTAFORMA INCENTIVI.GOV.IT) 44
ART. 71. (FONDO PMI) 44
ART. 72. (PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI) 44
CAPO II AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE 44
ART. 73. (FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE) 44
ART. 74. (FONDO PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) 45
ART. 75. (AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ) 45
CAPO III INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 46
ART. 76. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI) 46
ART. 77. (UNIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI RESIDUALI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SECONDO CRITERI DI RENDIMENTO) 46
ART. 78. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) 46
ART. 79. (COLLEGAMENTO STABILE, VIARIO E FERROVIARIO TRA LA SICILIA E IL CONTINENTE) 46
ART. 80. (SOSPENSIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA) 47
ART. 81. (MAREBONUS E FERROBONUS) 47
ART. 82. (OLIMPIADI INVERNALI 2026 MILANO-CORTINA) 47
TITOLO VI SANITÀ 48
ART. 83. (INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO) 48
ART. 84. (IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO ALL’ANTIMICROBICO-RESISTENZA (PNCAR) 2022-2025) 48
ART. 85. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLE FARMACIE) 48
ART. 86. (ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VACCINI E FARMACI) 49
ART. 87. (DISPOSIZIONE DIRETTA A MODIFICARE IL REGIME DI EROGABILITÀ DEL FINANZIAMENTO IN FAVORE DELLE UNIVERSITÀ PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI SPECIALIZZANDI) 49
TITOLO VII SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA 49
ART. 88. (PROMOZIONE DELLE COMPETENZE STEM NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) 49
ART. 89. (MISURE PER LA RIFORMA DELLA DEFINIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA RETE SCOLASTICA) 50
ART. 90. (MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO) 51
ART. 91. (MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E BORSE DI STUDIO) 51
TITOLO VIII TURISMO, SPORT E INFORMAZIONE 52
ART. 92. (FONDO AMMODERNAMENTO, SICUREZZA E DISMISSIONE IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO) 52
ART. 93. (AIUTI DI STATO COVID E RECUPERO AIUTI CORRISPOSTI IN ECCEDENZA DEI MASSIMALI) 52
ART. 94. (FONDO PER ACCRESCERE IL LIVELLO E L’OFFERTA PROFESSIONALE NEL TURISMO) 53
ART. 95. (FONDO PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA) 53
ART. 96. (FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE) 54
ART. 97. (MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT ITALIANO) 54
ART. 98. (FONDO EDITORIA) 54
TITOLO IX DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE 55
CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE 55
ART. 99. (PROROGA DELLA FERMA DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI MILITARI RECLUTATI NEL 2020 E NEL 2021 CON CONCORSO STRAORDINARIO) 55
ART. 100. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA DI PREVIDENZA MINISTERO DELLA DIFESA) 55
ART. 101. (ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL CENTRO NAZIONALE DI ACCOGLIENZA DEGLI ANIMALI CONFISCATI E SEQUESTRATI) 55
CAPO II MISURE PER LA SICUREZZA NAZIONALE 55
ART. 102. (ACCOGLIENZA PROFUGHI DALL’UCRAINA) 56
ART. 103. (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIA ROBOTICA PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO) 56
ART. 104. (INVESTIMENTI TECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA NEGLI SCENARI DI INCENDIO) 56
ART. 105. (INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA) 56
ART. 106. (AMPLIAMENTO DELLA RETE DEI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO – C.P.R) 56
ART. 107. (MISURE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) 57
ART. 108. (DISPOSIZIONI PER L’AGGIORNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RISPOSTA AL RISCHIO NBCR) 57
ART. 109. (MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL’INTERNO) 57
TITOLO X MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI 58
ART. 110. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE IN SERVIZIO ALL’ESTERO) 58
ART. 111. (ATTUAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA AL G7) 58
TITOLO XI MISURE IN MATERIA DI SISMA 60
ART. 112. (MISURE A FAVORE DEI TERRITORI DELLE MARCHE COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022) 60
ART. 113. (SISMA MOLISE E SICILIA 2018) 60
ART. 114. (SISMA ISCHIA 2017) 60
ART. 115. (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) 61
ART. 116. (SISMA EMILIA 2012) 62
ART. 117. (SISMA ABRUZZO 2009) 63
TITOLO XII REGIONI E ENTI LOCALI 64
ART. 118. (INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE) 64
ART. 119. (RISORSE PER PROGETTAZIONE) 64
ART. 120. (CONGUAGLIO FINALE A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE RISTORI COVID) 64
ART. 121. (STABILIZZAZIONE DELLE RISORSE A RISTORO DEL MINORE GETTITO TASI) 64
ART. 122. (ADEGUAMENTO DEI TERMINI PER L’ ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO REGIONALE ALLE SCADENZE PREVISTE DAL PNRR) 64
ART. 123. (SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI ADOZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD) 64
ART. 124. (ATTRIBUZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ENTI LOCALI IN DISSESTO DELLA COMPETENZA A RIMBORSARE LE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ) 65
ART. 125. (DETERMINAZIONE DEI LEP AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE) 65
ART. 126. (REGOLAZIONE FINANZIARIA DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DA RIVERSARE ALLO STATO) 65
ART. 127. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO REGIONALE) 65
ART. 128. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI) 65
TITOLO XIII GIUSTIZIA 67
ART. 129. (DOTAZIONE FINANZIARIA A DISPOSIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO NELL’AMBITO DELLE SPESE DI PARTE CORRENTE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE E DELLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA) 67
ART. 130. (RIFINANZIAMENTO DI FONDI PER L’EDILIZIA GIUDIZIARIA) 67
ART. 131. (FONDO INVESTIMENTI – MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 LEGGE DI BILANCIO 2020-2022) 67
ART. 132. (COMPENSAZIONE DEI DEBITI DEGLI AVVOCATI) 67
TITOLO XIV FONDI 68
ART. 133. (FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE) 68
ART. 134. (FONDI) 68
TITOLO XV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI 69
ART. 135. (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DI RISPARMIO CONNESSE ALL’ANDAMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA) 69
ART. 136. (MISURE IN MATERIA DI GARANZIE) 69
SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE 70
ALLEGATI SEZIONE I 70
Sezione I
Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
ART. 1.
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)
l. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Relazione illustrativa
La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.
Titolo II
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
ART. 2.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
2. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
3. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 3, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui commi da 1 a 4, ai fini di quanto previsto dall’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 3.
(Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi XXX milioni di euro per l’anno 2023, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), si provvede ai sensi ….
ART. 4.
(Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi…
3. Al fine di contenere per il primo trimestre dell’anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto al successivo comma 5, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a XXX milioni di euro, per l’anno 2023, si provvede ai sensi…. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il XXX 2023.
ART. 5.
(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)
1. Per l’anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 i nuclei famigliari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 pari a 15.000 euro.
2. Per il primo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, con l’obiettivo di contenere la variazione, rispetto al periodo precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici e di conseguire risparmi più elevati, rispetto alla spesa media, per le famiglie il cui valore di ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sia quello fissato secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto. Il risparmio medio conseguito .
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2.400 milioni di euro, si provvede …; tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023
ART. 6.
(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR)
1. In prima attuazione, in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all’articolo 42 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 51 della medesima deliberazione non sono più soggetti all’obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è stanziata la somma di 535 milioni di euro alla cui copertura si provvede mediante…Tale somma è trasferita alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
ART. 7.
(Fondo servizio di default SNAM e Restituzione prestito GSE-SNAM)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con una dotazione di (650) milioni di euro per l’anno 2023, da destinare a al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Alla specifica individuazione delle misure si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 30 giugno 2023.
2. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale di cui alla delibera ARERA 274/2022 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di XXX milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell’ARERA dell’effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell’anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
ART. 8.
(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2023, da destinare per XXX milioni di euro in favore dei comuni e per XXX milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
ART. 9.
(Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia)
1. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell’energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.
2. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione che genera il ricavo e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a 180 €/MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiore al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell’ambito dei provvedimenti di cui al comma 6, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un’equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante;
b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 8, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
5. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall’ARERA con i provvedimenti di cui al comma 6.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
7. I proventi derivanti dall’attuazione del presente articolo sono versati dal GSE all’entrata del bilancio dello Stato e confluiscono in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, volto, fino a concorrenza di 150 milioni di euro, alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui all’articolo XX (Norma riduzione dei consumi) e, con la parte eccedente, al finanziamento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano:
a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;
b) all’energia elettrica rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
c) all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
d) all’energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell’energia elettrica da parte del GSE ovvero all’energia elettrica condivisa nell’ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l’energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
ART. 10.
(Riduzione dei consumi di energia elettrica)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco previsti dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023, ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all’approvazione della stessa, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
2. La proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell’obiettivo di riduzione dei consumi, nonché reca le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto al quale è definito l’obiettivo di riduzione dei consumi stessi.
3. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 è coordinato con la procedura prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 464, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l’anno 2023.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 9 e, in via residuale a titolo di eventuale anticipazione, tramite i corrispettivi di dispacciamento a copertura dei costi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, come determinati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Titolo III
Misure fiscali
Capo I
Riduzione della pressione fiscale
ART. 11.
(Modifiche al regime forfetario)
1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.
ART. 12.
(Flat tax incrementale)
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
ART. 13.
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande)
1. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 8 del codice del turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, acquisite per il tramite del datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, integralmente riversate al lavoratore ovvero ai lavoratori, previamente individuati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta.
4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a euro 50.000.
ART. 14.
(Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)
1. Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.
ART. 15.
(Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;
b) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
ART. 16.
(Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile)
1. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte II-bis:
1) al numero 1-quinquies), dopo le parole “prodotti” sono inserite le seguenti: “assorbenti e tamponi” e le parole “compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili” sono eliminate;
2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente numero: “1-sexies) latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;”
b) alla Parte III:
1) al numero 65) dopo le parole: “per l’alimentazione dei fanciulli” sono inserite le seguenti “diversi dai prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972“;
2) il numero 114)-bis è abrogato.
ART. 17.
(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36)
1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023”;
c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l’anno 2023 derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).
ART. 18.
(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)
1. All’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato.
ART. 19.
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)
1. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».
Capo II
Disposizioni in materia di entrate
ART. 20.
(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)
1. All’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: “9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis.”.
2. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 3-bis, le parole “comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “comma 9-ter”.
3. All’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole “comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “comma 9-bis”.
ART. 21.
(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)
1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione di cui al comma 2.
2. L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa. I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1. I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1.
3. Le aliquote di cui al comma 2 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i successivi 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 2 e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
4. L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico.
5. L’opzione, esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l’esercizio della stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
6. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 2 e 3.
7. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
8. L’opzione di cui al comma 2 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le disposizioni di attuazione e coordinamento del comma 1 sono emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
10. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo confluiscono nel Fondo…
ART. 22.
(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)
1. All’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Le disposizioni del periodo precedente non trovano applicazione con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.”.
2. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.”.
ART. 23.
(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
ART. 24.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)
1. All’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».
2. All’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2023.».
3. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 14 per cento.”.
ART. 25.
(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)
1. I redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su richiesta del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L’opzione è resa mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente.
2. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V del comma 1 dell’articolo 2 del codice delle assicurazioni private, approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazione, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l’opzione di cui al primo periodo non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni precedenti i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.”.
ART. 26.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette)
ART. 27.
(Contributo di solidarietà temporaneo)
ART. 28.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 39-octies:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall’anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico;
2) il comma 4 è abrogato;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l’onere fiscale minimo, di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l’anno 2023, al 96,22 per cento della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”; la medesima percentuale è determinata al 96,50 per cento per l’anno 2024 e al 96,90 per cento a partire dall’anno 2025.”;
4) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 3, lettera a), sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulta compresa nell’intervallo di cui all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all’anno solare precedente, relativamente all’applicazione dell’accisa sulle sigarette.”;
b) all’articolo 39-terdecies, nel comma 3, le parole: “e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026”;
c) all’articolo 62-quater, nel comma 1-bis, le parole: “al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023”;
d) all’Allegato I, alla voce: “Tabacchi lavorati”, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) sigarette 47,50 per cento;”.
ART. 29.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici)
1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicura altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi degli articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio e al 1° giugno dell’anno 2023.
ART. 30.
(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)
1. All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente:
«c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni»;
2. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a , l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.».
3. Le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data in vigore della presente disposizione, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell’articolo 68 comma 5 del medesimo testo unico.
4. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole “c-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “c-sexies”.
5. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole “o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1,” sono aggiunte le seguenti “nonché i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,”.
6. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’opzione di cui al comma 1 può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
7. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Per le cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) la dichiarazione sostitutiva non è ammessa.”.
8. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 4 è sostituito dal seguente “4. Per l’applicazione dell’imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività”.
9. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell’imposta, possono sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell’imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti.”.
10. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 7 le parole “o rapporti” sono sostituite dalle seguenti “, rapporti o cripto-attività”.
11. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 9, primo e terzo periodo, le parole “I soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis”.
12. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 10 le parole “I soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 e 1 bis”.
13. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole “c-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti “c-sexies)”.
14. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La valutazione del patrimonio gestito all’inizio ed alla fine di ciascun periodo d’imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell’attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l’opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.”;
15. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l’opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell’articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l’opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell’applicazione del comma 6 del citato articolo.”;
16. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 8 le parole “e rapporti” sono sostituite dalle parole “, rapporti e cripto-attività”;
17. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l’opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività.”.
18. All’articolo 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 1, primo periodo le parole “c-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “c-sexies”;
19. All’articolo 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1 le parole “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti “lettere i) e i-bis)” e dopo le parole “valuta virtuale” sono inserite le seguenti “ovvero in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
20. All’articolo 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, lettera a) le parole “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere i) e i-bis)”;
21. All’articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, primo periodo le parole “ovvero delle attività estere di natura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti “delle attività estere di natura finanziaria ovvero delle cripto-attività” e al secondo periodo le parole “e delle attività estere di natura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti “, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività”.
22. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 31.
(Valutazione cripto-attività)
1. All’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico».
2. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ART. 32.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. L’assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 33.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)
1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
3. I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 1.
5. Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 34.
(Imposta di bollo sulle cripto-attività)
1. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, comma 2-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole “anche se rappresentati da certificati.” con le seguenti: “anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
2. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, nota 3-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole “anche non soggetti all’obbligo di deposito,”, sono inserite le parole “nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,”.
3. Al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tener conto di quanto previsto dal successivo comma 18-bis.”.
4. Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo .
ART. 35.
(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA)
1. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti: «15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al precedente comma, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, ad esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata presentazione in ufficio del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di chiusura ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di chiusura, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione accessoria di cui al precedente periodo è eseguita contestualmente alla sua irrogazione. Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 1.
ART. 36.
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)
Capo III
Misure di sostegno in favore del contribuente
ART. 37.
(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)
1. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
3. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
4. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 3 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
5. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
6. In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
7. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole “in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,” sono soppresse.
ART. 38.
(Regolarizzazione irregolarità formali)
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al , possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il e il .
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al , oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 39.
(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)
1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 37 e 38, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del periodo precedente può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 40.
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)
1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023 le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le previsioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
2. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
4. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.
5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
7. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 41.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del per cento del valore della controversia.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al per cento del valore della controversia.
6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e con il pagamento del per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
7. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
8. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
9. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro il 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo e 30 giugno di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.
13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.
14. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 11.
17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
18. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dal presente articolo, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
19. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il , con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
20. Eventuali maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione, ulteriori rispetto a quelle stimate, sono destinate al fondo .
ART. 42.
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)
1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all’articolo 41, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all’accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3.Come previsto dall’articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al precedente comma 2 e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
5. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 43.
(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)
1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all’articolo 41, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del successivo comma 3, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.
4. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390 del codice di procedura civile.
6. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
ART. 44.
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)
1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2, non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
ART. 45.
(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)
1. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento di cui al comma 1, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.
3. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio n. 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023 , sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 31 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.
4. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all’articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
ART. 46.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 45 della presente legge, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 del presente articolo, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal decreto legislativo n. 14 del 2019 si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
19. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 del presente articolo, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
c) dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
d) dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
ART. 47.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)
1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: “684. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032”;
b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti: “684-bis. L’agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:
1) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
2) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall’agente della riscossione;
3) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
4) esaurimento delle attività di recupero cui all’articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
5) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
6) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell’accesso di cui alla lettera b) e l’importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento;
684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni del comma 684, secondo periodo, del comma 685 e del comma 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.”;
c) nel comma 686, dopo la parola “legittimato”, sono inserite le seguenti: “, anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo,”.
d) all’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.
Capo IV
Altre misure fiscali
ART. 48.
(Modifiche all’articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)
1. All’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 7- ter e 7- quater»;
b) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi: «7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
7-quater. Le disposizioni del comma 7- ter si applicano a condizione che:
1. il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nell’elenco di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
2. il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;
3. il soggetto residente o non residente, che svolge l’attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente cui al punto 1 che precede, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d’investimento non residente superiore al 25%. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;
4. il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono definite le linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’articolo 110 comma 7».
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina di cui ai precedenti commi 7-ter e 7- quater.»;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d’affari a disposizione di un’impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui al punto 1 del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l’attività dell’impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo.».
ART. 49.
(Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria)
1. L’Agenzia delle entrate è autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni contenute nell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a euro 48.165.000,00 per l’anno 2024, e a euro 202.410.000,00 annui a decorrere dall’anno 2025.
Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali
Capo I
Lavoro e politiche sociali
ART. 50.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri di cui al predetto articolo 1, comma 121 e, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ART. 51.
(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)
1. Dopo l’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:
“Art. 14-bis.
1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), dell’articolo 27, comma 5, lettera f), e dell’articolo 42, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.”.
2. All’articolo 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole “di cui all’articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1, e all’articolo 14-bis” e all’articolo 22, comma 1, le parole “di cui all’articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1, e all’articolo 14-bis”.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 i commi 89 e 90 sono abrogati.
4. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 80 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
ART. 52.
(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)
1. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui all’articolo 51, per l’accesso al pensionamento anticipato di cui al medesimo articolo 51, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
2. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro XXX giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
ART. 53.
(APE sociale)
1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si applicano anche per l’anno 2023. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2023. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016 è conseguentemente incrementata di 64 milioni di euro per l’anno 2023, 220 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 175 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.
ART. 54.
(Opzione donna)
ART. 55.
(Proroga esonero contributivo assunzioni e proroga decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli e percettori di reddito di cittadinanza)
1. Al fine di promuovere l‘inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
2. L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
3. L’esonero di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
4. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
5. Al fine di promuovere l’assunzione femminile, le disposizioni di cui al comma 16, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
6. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
7. All’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2023».
ART. 56.
(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)
1. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato
5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
2. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L’ incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
ART. 57.
(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)
1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
4. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 3, comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: “Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all’Inps nelle modalità di cui al presente comma esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.”.
b) All’articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole “almeno un terzo dei” sono sostituite dalle seguenti “tutti i”.
c) All’articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5”;
5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni.
6. Per effetto di quanto disciplinato dai commi da 1 a 5 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 come rideterminata da ultimo ai sensi dell’articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023 e lo stanziamento di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 238, è incrementato di 9 milioni di euro per l’anno 2023 e di 708,8 milioni di euro per l’anno 2024, 717,2 milioni di euro per l’anno 2025, 727,9 milioni di euro per l’anno 2026, 732,2 milioni di euro per l’anno 2027, 736,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
7.
ART. 58.
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole “Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. Resta fermo quanto previsto dal DPCM 159/2013 per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.”;
b) il comma 3 è abrogato.
ART. 59.
(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)
1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell’anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio che di arresto temporaneo non obbligatorio.
4. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
ART. 60.
(Incremento una tantum dell’indennità di vacanza contrattuale)
ART. 61.
(Potenziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne) – Valutare se in SEZ. II
1. All’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 3, primo periodo, le parole: “a decorrere dall’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2022 e di 15 milioni a decorrere dall’anno 2023”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede mediante ……….
ART. 62.
(Incremento della dotazione del Fondo per le misure anti-tratta) – Valutare se in SEZ. II
1. All’articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 2 milioni per l’anno 2023 e 7 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante…..
ART. 63.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)
1. All’articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), le parole “5000 euro” sono sostituite dalle seguenti “10.000 euro”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. Fatte salve le previsioni di cui al comma 16, per ogni giornata lavorativa vanno corrisposti al lavoratore almeno 3 buoni lavoro.”;
c). al comma 14, lettera a) le parole “cinque lavoratori” sono sostituite dalle seguenti “dieci lavoratori” e le parole “, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori” sono soppresse;
d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
Capo II
Famiglia e disabilità
ART. 64.
(Assegno unico universale)
ART. 65.
(Congedo parentale)
ART. 66.
(Fondo per le periferie inclusive)
1. Al fine di favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i tempi e modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.
3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 1, con il medesimo decreto di cui al comma 2, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
Titolo V
Crescita e investimenti
Capo I
Misure per favorire la crescita e gli investimenti
ART. 67.
(Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ivi comprese quelle affidate a contraente generale nonché quelle realizzate tramite accordi quadro, , la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di XXX milioni di euro per il 2023, di XXX milioni di euro per il 2024 e …
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, gli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, considerano come importo preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura percentuale del 10 per cento dell’importo di cui al predetto decreto.
Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento predispongono un elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP, entro il 15 gennaio e 15 giugno2023, dandone comunicazione ai medesimi enti locali. Entro i successivi 15 giorni gli enti locali accedono all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione e la medesima conferma costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione l’ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 8.
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio e il 15 luglio 2023, è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione.
Gli enti locali beneficiari del contributo preassegnato ai sensi del decreto di cui al periodo precedente sono tenuti a comunicare per ciascun intervento, entro 5 giorni dal perfezionamento del CIG, il fabbisogno finanziario derivante dai prezziari aggiornati ai sensi del successivo comma 3 e le disponibilità derivanti dall’applicazione del successivo comma 5.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.in uso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
4. Ai fini dell’accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
5. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi del comma 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ad esito della procedura semestrale di cui al comma 2 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere, al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:
a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020; iii) dall’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;
d) gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, che non siano ricompresi nelle lettere a), b) e c) del presente comma;
e) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento.
8. Ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili tiene conto del seguente ordine di priorità:
a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
b) dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.
9. L’assegnazione delle risorse costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche. Le risorse sono trasferite secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati:
a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande;
b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma;
c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell’accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
d) le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali, di assegnazione e di trasferimento delle risorse del Fondo;
f) le modalità di trasferimento delle risorse ai sensi del comma 9;
g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.
ART. 68.
(Misure in materia di mezzi di pagamento)
1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro”.
2. All’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole “impossibilità tecnica” sono aggiunte le seguenti “nonché, limitatamente alle transazioni di valore inferiore ai 30 euro, nelle ipotesi individuate con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, che stabilisce criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono sospesi i procedimenti ed i termini per l’adozione delle sanzioni”.
ART. 69.
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)
1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:
a) 40 milioni di euro per l’anno 2023, 160 milioni di euro per l’anno 2024 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per i programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 20 milioni di euro per l’anno 2023, 60 milioni di euro per l’anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.
2. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
ART. 70.
(Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it)
1. Al fine di incrementare l’efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900 mila euro a decorrere dall’anno 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall’articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma incentivi.gov.it realizzata in attuazione dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il predetto Registro.
ART. 71.
(Fondo PMI)
ART. 72.
(Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 2500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 20252, per la predetta finalità.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e, di 5 milioni di euro per l’anno 2023, e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Capo II
Agricoltura e sovranità alimentare
ART. 73.
(Fondo per la Sovranità Alimentare)
1. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
ART. 74.
(Fondo per l’innovazione in agricoltura)
1. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il “Fondo per la digitalizzazione agricola” con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese sotto qualsiasi forma, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, aventi natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare – ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le suddette attività, a valere sulle risorse del Fondo.
4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.
ART. 75.
(Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l’ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza.
d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
Capo III
Infrastrutture e trasporti
ART. 76.
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)
ART. 77.
(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)
ART. 78.
(Trasporto pubblico locale)
1. All’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è incrementata di XXX milioni di euro per l’anno 2023 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dell’emergenza da Covid-19 fino al termine dell’applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico fissata al 31 marzo 2022. Tali risorse sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2.”.
2. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito, nello stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2023, destinato al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo e terzo quadrimestre 2022 per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al presente comma alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla Gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla Gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede….
ART. 79.
(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)
ART. 80.
(Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative codice della strada)
1. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, prevista dall’articolo 195, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
ART. 81.
(Marebonus e Ferrobonus)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata, per ciascun intervento, la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2023.
2. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. L’efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
ART. 82.
(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)
1. Al fine di garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31:
a) All’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il Piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”;
b) I rifinanziamenti disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dell’autorizzazione di spesa indicata all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al DPCM 26 settembre 2022;
c) È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l’anno 2024, 140 milioni per l’anno 2025 e 140 milioni per l’anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al DPCM 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 come modificato dalla lettera a) della presente disposizione;
d) L’articolo 26, comma 7-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente: “7 quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l’anno 2022, 240 milioni di euro per l’anno 2023, 125 milioni di euro per l’anno 2024, 55 milioni di euro per l’anno 2025, 65 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l’anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l’importo finalizzato agli interventi di cui al periodo precedente rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.”;
e) Agli oneri derivanti dalla lettera c), pari a 120 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 140 milioni di euro per l’anno 2026 si fa fronte mediante le risorse, per un pari ammontare, rinvenienti dalla disposizione di cui alla lettera d).
2. All’articolo 10, comma 3-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole “Al fine di consentire lo svolgimento, per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni dal 2022 al 2025”, e le parole “nel limite di 14 milioni di euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025”.
Titolo VI
Sanità
ART. 83.
(Incremento dell’indennità di pronto soccorso)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, le risorse destinate all’indennità di cui all’articolo 1, commi 293 e 294, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, nei limiti degli importi annui lordi di 60 milioni di euro per la dirigenza medica e di 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
ART. 84.
(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)
1. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”, in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato un finanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 85.
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)
1. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 3.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro su base annua a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
ART. 86.
(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Per l’anno 2023, una quota dell’incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
ART. 87.
(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)
1. All’articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “in misura non superiore all’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al 90 per cento”;
b) dopo le parole “nell’ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.”.
Titolo VII
Scuola, Università e ricerca
ART. 88.
(Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche)
1. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche (STEM), e di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’uguaglianza di genere, il Ministero dell’istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione.
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM.”
3. All’articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “al fine di promuovere” sono aggiunte le seguenti “, con particolare riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere”;
b) alla lettera a), le parole “, favorendo l’equilibrio di genere,” sono soppresse.
4. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
“c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie STEM”.
5. Il Ministero dell’istruzione e del merito, anche in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:
a) definizione di linee guida per l’introduzione, nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia, di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM;
b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;
c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.
6. Le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.
7. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 89.
(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)
1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5-ter è sostituito dai seguenti:
“5-ter. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. Ai fini del raggiungimento dell’Accordo, lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con deliberazione motivata della Giunta regionale può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quater. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al comma 5-ter, primo periodo, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 agosto, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche . Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo pari rispettivamente al 7%, al 5% e al 3%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 5-ter, ovvero di quello di cui al comma 5-quater, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis”.
2. I risparmi conseguiti dall’applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, tra l’altro, ai dirigenti scolastici per compensare eventuali esuberi e per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica anche oltre i limiti imposti dalla normativa vigente, nonché ai DSGA anche per compensare eventuali esuberi. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accertamento dei risparmi di cui al primo periodo.
ART. 90.
(Misure in materia di istruzione e merito)
1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 150 milioni di euro per il 2023.
2. Le attribuzioni previste dall’articolo 14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui a all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definirsi con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi negli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
4. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
5. Ai fini della attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 91.
(Misure in materia di università e borse di studio)
1. All’articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «A decorrere dall’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall’anno 2026».
2. All’articolo 64, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».
3. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2024.
Titolo VIII
Turismo, sport e informazione
ART. 92.
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)
1. Al fine di promuovere l’attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di euro 30 milioni per l’anno 2023 ed 50 milioni di euro per l’anno 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti, alla riduzione dell’impatto ambientale degli interventi di cui al presente comma e al comma 1 e, nella misura di euro 1 milione, allo sviluppo di progetti di snow-farming.
3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 93.
(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 79, decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
c) articolo 6-bis, comma 3 e comma 11 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
3. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
4. In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 3, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
5. In presenza di restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 3 e 4 non è prevista l’applicazione di sanzioni.
6. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5 ai fini della verifica, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezioni 3.1 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
7. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ART. 94.
(Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo)
1. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:
a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;
b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
c) azioni a supporto dell’inserimento nel mercato del lavoro;
d) azioni per favorire l’ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.
ART. 95.
(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 96.
(Fondo per il turismo sostenibile)
1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 ed euro 10 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:
a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
c) supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
ART. 97.
(Misure a sostegno dello sport italiano)
1. Il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all’art.1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
2. Le disposizioni sul credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: «e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro»;
b) dopo le parole «primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023».
4.
5. Il fondo di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2023.
6. Sport e periferie in Sez. II
ART. 98.
(Fondo editoria)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole “nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,” aggiungere le seguenti “, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
2. Il Fondo di cui all’articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75,8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Titolo IX
Difesa e sicurezza nazionale
Capo I
Misure per la difesa nazionale
ART. 99.
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)
1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2023.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.726.703 per l’anno 2023.
ART. 100.
(Disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della difesa)
ART. 101.
(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)
1. Al fine di provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per le esigenze del citato centro con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze, il citato fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell’anno di riferimento.
2. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l’Arma dei carabinieri è autorizzata all’assunzione, in deroga al limite di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Capo II
Misure per la sicurezza nazionale
ART. 102.
(Accoglienza profughi dall’Ucraina)
ART. 103.
(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l’uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell’ambito della missione “Soccorso Civile” – programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023, di 10 milioni di euro per l’anno 2024 e di 22 milioni di euro per l’anno 2025.»
ART. 104.
(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)
1. In relazione alla necessità di implementare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata la spesa, nell’ambito della missione “Soccorso civile” – programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” – azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, di euro 3.000.000 per l’anno 2023, di euro 4.000.000 per l’anno 2024 e di euro 3.000.000 per l’anno 2025.»
ART. 105.
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
1. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 1.
ART. 106.
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)
1. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell’interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l’anno 2023, di euro 14.392.960 per l’anno 2024, di euro 16.192.080 per l’anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall’applicazione del comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l’anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l’anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l’anno 2025.
ART. 107.
(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)
1. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l’ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l’anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, il Ministero dell’Interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all’articolo 33, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, e all’articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.272.418,14 per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1.
ART. 108.
(Disposizioni per l’aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR)
1. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all’esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo NBCR, è autorizzata, nell’ambito della missione “Soccorso civile”, al programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” – azione “Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2023, di euro 7.000.000 per l’anno 2024 e di euro 8.000.000 per l’anno 2025.»
ART. 109.
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)
1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e delle procedure di cui all’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare per l’anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 37.726.848, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Titolo X
Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organismi internazionali
ART. 110.
(Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)
1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale in servizio nelle residenze di cui all’articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell’arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.»;
b) all’articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.»;
c) all’articolo 171, comma 5, dopo la parola «esistono» sono aggiunte le seguenti: «comprovate difficoltà di copertura o» e le parole “l’80» sono sostituite dalle seguenti: «il 120»;
d) all’articolo 173:
1) al comma 1, la parola «ottavo» è sostituita dalla seguente: «quinto»;
2) al comma 4, le parole «all’8» sono sostituite dalle seguenti: «al 15»;
e) l’articolo 179, comma 1, le parole da «, e che sostiene» a «percepita» sono sostituite dalle seguenti: «è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l’iscrizione e la frequenza fino al completamento dell’anno scolastico»;
f) l’articolo 179, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell’articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico.»;
g) all’articolo 181, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle residenze di cui all’articolo 144, comma 1, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l’anno.»;
h) l’articolo 193 è sostituito dal seguente:
«Art. 193
(Viaggi aerei)
1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all’economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.
2. Per i viaggi aerei di trasferimento in relazione ai quali non è erogato il contributo di cui all’articolo 199, spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Il limite è fissato in due colli per dipendente nel caso di cui all’articolo 170, quinto comma.».
3. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
ART. 111.
(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)
1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l’anno 2023, di euro 40 milioni per l’anno 2024 e di euro 1 milione per l’anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico di Eutalia Srl, società in house del Ministero dell’economia e delle finanze.
Titolo XI
Misure in materia di sisma
ART. 112.
(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)
ART. 113.
(Sisma Molise e Sicilia 2018)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l’emergenza.
2. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui all’articolo 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2023.
ART. 114.
(Sisma Ischia 2017)
1.Il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l’anno 2023.
2. È autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di euro 4.900.000, di cui:
a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) euro 1.800.000 per le finalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
c) euro 1.000.000 per le finalità di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
d) euro 700.000 per le finalità di cui all’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. Le misure previste dall’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall’art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. I relativi termini decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata la spesa di euro XXXXX (150.000.000) per l’anno 2023, euro XXXXXX (200.000.000) per l’anno 2024, di euro xxxxxx(250.000.000) per l’anno 2025 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all’articolo 20 del decreto legge 2 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , e per la ricostruzione pubblica di cui all’articolo 26 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018
ART. 115.
(Sisma Italia Centrale 2016)
1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:
«4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2023>>
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023» e le parole: « per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l’anno 2023.
3.Per le medesime finalità di cui all’articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.
4.Per le spese di personale di cui all’articolo 50, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l’anno 2023 .
5.Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della Struttura di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2023.
6.Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
7.Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall’art. 1, comma 466 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048 e 500 milioni di euro per l’anno 2049.
8.All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, terzo periodo, sostituire le parole “e 2022” con “, 2022 e 2023” e le parole “e al quinto anno” con le seguenti “, al quinto e al sesto anno”
9.Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è autorizzato l’utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
10.Al comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all’anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno d’imposta 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».
11. Per l’anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l’anno 2023, di 4 milioni di euro.
12. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
14. All’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
15. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l’anno 2023.
15. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
All’articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023»
16. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023».
17. All’articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023»
18. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023 “.
19. All’articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti “31 dicembre 2024” e le parole da “onnicomprensivo” fino alla fine del periodo con le seguenti “complessivo di euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione per singolo incarico conferito”;
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “e con” con le seguenti “anche utilizzando”;
c) al comma 1, terzo periodo, e al comma 2 sopprimere le parole “per l’anno 2022”.
20. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-bis, terzo periodo, dopo le parole “è effettuato” sono inserite le seguenti parole “con uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino all’esaurimento del fondo” e dopo le parole “del presente decreto” aggiungere le seguenti parole “ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica”.
ART. 116.
(Sisma EMILIA 2012)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.
2.Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2023 nel limite di euro 9.505.000 per l’anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l’anno 2023.
3. All’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2023” e le parole: “nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l’anno 2023”. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2023.
4.Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica all’anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall’articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell’anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
5. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
6. È autorizzata la spesa di euro 14.200.000 per l’anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia Romagna nel 2012.
ART. 117.
(Sisma Abruzzo 2009)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2023, di 18 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025»;
b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025»;
c) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il contributo di 500.000 euro di cui al precedente periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
3. I termini di cui all’articolo 57, comma 10, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»
4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all’anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
Titolo XII
Regioni e Enti locali
ART. 118.
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 448, le parole: “in euro 7.107.513.365 per l’anno 2023” sono sostituite dalle parole: “in euro 7.157.513.365 per l’anno 2023”;
b) al comma 449, alla lettera d-quater, le parole “330 milioni di euro nel 2023” sono sostituite dalle parole “380 milioni di euro nel 2023”.
ART. 119.
(Risorse per progettazione)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è inserito il seguente:
“51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025”.
ART. 120.
(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)
1. All’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire il quarto periodo con il seguente: “Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, provvedendo all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell’importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato”.
ART. 121.
(Stabilizzazione delle risorse a ristoro del minore gettito TASI)
1. All’articolo 1, comma 554 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “Per gli anni 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dall’anno 2020”.
ART. 122.
(Adeguamento dei termini per l’ attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)
ART. 123.
(Semplificazione procedure di adozione dei fabbisogni standard)
ART. 124.
(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)
1. All’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “all’articolo 222 e dei residui” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui”
ART. 125.
(Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
ART. 126.
(Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato)
1. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’ articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dal seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l’anno 2022 si utilizzano i dati relativi all’annualità 2021. Per ciascun anno dall’esercizio 2023 all’esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.”.
2. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006,n. 286, come modificato dall’ articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dal seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi per l’anno 2022 si utilizzano i dati relativi all’anno 2021. Per ciascun anno dall’esercizio 2023 all’esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità”.
ART. 127.
(Disposizioni in materia di contenzioso regionale)
1. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all’accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l’Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.
ART. 128.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
2. L’iscrizione all’Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del medesimo Piano, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui all’articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I contratti conferiti a valere sulle risorse di cui al presente comma non possono eccedere la durata del 31 dicembre 2026.
Titolo XIII
Giustizia
ART. 129.
(Dotazione finanziaria a disposizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell’ambito delle spese di parte corrente per l’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento della Direzione nazionale e delle Direzioni distrettuali antimafia)
1. All’art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis Per il funzionamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e per l’esercizio delle funzioni attribuite dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dispone di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.”
ART. 130.
(Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria)
1. Al fine di assicurare l’adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e all’analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l’ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l’acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di euro xxx per l’anno 2023, euro XXX per l’anno 2024 ed euro XXX per l’anno 2025.
ART. 131.
(Fondo investimenti – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 legge di bilancio 2020-2022)
1. Per le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria relative all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale degli Istituti e dei servizi penitenziari, sono stanziati, in aggiunta ai fondi già previsti in bilancio per il periodo 2023-2029, euro 6 milioni per l’anno 2023, euro 10 milioni per l’anno 2024, euro 10 milioni per l’anno 2025, euro 20 milioni per il 2026, euro 15 milioni nell’anno 2027, euro 10 milioni per il 2028, euro 11.046.773 per l’anno 2029.
2.
ART. 132.
(Compensazione dei debiti degli avvocati)
1. All’articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «A decorrere dall’anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2016 al 2022»;
2) dopo le parole «10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall’anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»;
3) dopo le parole «non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,»
4) le parole «per i dipendenti» sono soppresse.
b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All’articolo 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «annui a decorrere dall’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».
Titolo XIV
Fondi
ART. 133.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
ART. 134.
(Fondi)
Titolo XV
Disposizioni finanziarie e finali
ART. 135.
(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all’andamento effettivo della spesa)
1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 80 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All’articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, sostituire le parole da «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri» fino alla fine con le seguenti: «nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze» (da verificare con PCM).
3. Le competenze attribuite ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
ART. 136.
(Misure in materia di garanzie)
SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE
ALLEGATI SEZIONE I
Allegato 1 – Articolo 1, recante “Risultati differenziali di spesa”
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale della manovra approvata dal governo. In totale si tratta di 136 articoli.
SEZIONE I 5
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO 5
ART. 1. (RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DELLO STATO) 5
TITOLO II MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI 6
ART. 2. (CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE) 6
ART. 3. (AZZERAMENTO E DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023) 7
ART. 4. (RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023) 8
ART. 5. (MISURE IN MATERIA DI BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS) 8
ART. 6. (FISCALIZZAZIONE ONERI GENERALI DI SISTEMA IMPROPRI PER ATTUAZIONE OBIETTIVO M1C2-7 PNRR) 8
ART. 7. (FONDO SERVIZIO DI DEFAULT SNAM E RESTITUZIONE PRESTITO GSE-SNAM) 9
ART. 8. (CONTRIBUTI PER MAGGIORE SPESA PER ENERGIA E GAS IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI) 9
ART. 9. (ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2022, RELATIVO A UN INTERVENTO DI EMERGENZA PER FAR FRONTE AI PREZZI ELEVATI DELL’ENERGIA) 9
ART. 10. (RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA) 11
TITOLO III MISURE FISCALI 11
CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE 11
ART. 11. (MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO) 11
ART. 12. (FLAT TAX INCREMENTALE) 11
ART. 13. (DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE) 12
ART. 14. (RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI) 12
ART. 15. (DIFFERIMENTO TERMINI DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A SUGAR TAX E PLASTIC TAX) 12
ART. 16. (ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI DELL’INFANZIA E PER LA PROTEZIONE DELL’IGIENE INTIMA FEMMINILE) 12
ART. 17. (PROROGA PER IL 2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36) 13
ART. 18. (NORMA IMPOSTA SOSTITUTIVA AVS-LPP SVIZZERA) 13
ART. 19. (PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI) 13
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 14
ART. 20. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE LOCALIZZATE IN PAESI O TERRITORI NON COOPERATIVI A FINI FISCALI) 14
ART. 21. (IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI) 14
ART. 22. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI) 15
ART. 23. (ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ED ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI) 15
ART. 24. (RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI) 16
ART. 25. (AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR E POLIZZE ASSICURATIVE) 17
ART. 26. (MODIFICHE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE) 17
ART. 27. (CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO) 17
ART. 28. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI E DI IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO 18
ART. 29. (PROROGA DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO E LA RACCOLTA DI GIOCHI PUBBLICI) 18
ART. 30. (TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI SU CRIPTO-ATTIVITÀ) 19
ART. 31. (VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ) 21
ART. 32. (RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 21
ART. 33. (REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 21
ART. 34. (IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ) 22
ART. 35. (RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL’ATTRIBUZIONE E ALL’OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA) 22
ART. 36. (VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI) 23
CAPO III MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE 23
ART. 37. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI) 23
ART. 38. (REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI) 24
ART. 39. (RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE) 24
ART. 40. (ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO) 25
ART. 41. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE) 25
ART. 42. (CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE) 27
ART. 43. (RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE) 28
ART. 44. (REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE) 28
ART. 45. (STRALCIO DEI CARICHI FINO A MILLE EURO, AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015) 29
ART. 46. (DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022) 29
ART. 47. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ) 32
CAPO IV ALTRE MISURE FISCALI 32
ART. 48. (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 162 DEL DPR 917 DEL 1986 PER L’IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA DELLA C.D. INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION) 32
ART. 49. (POTENZIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA) 33
TITOLO IV LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 33
CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI 33
ART. 50. (ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI) 33
ART. 51. (DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE) 34
ART. 52. (INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI) 35
ART. 53. (APE SOCIALE) 35
ART. 54. (OPZIONE DONNA) 36
ART. 55. (PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI E PROROGA DECONTRIBUZIONE A FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI E PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA) 36
ART. 56. (REVISIONE DEL MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2023-2024 E ESTENSIONE PER LE PENSIONI MINIME DELLE MISURE DI SUPPORTO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLE TENSIONI INFLAZIONISTICHE) 36
ART. 57. (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA) 37
ART. 58. (MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISEE) 38
ART. 59. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE E RELATIVI UTILIZZI) 39
ART. 60. (INCREMENTO UNA TANTUM DELL’INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE) 39
ART. 61. (POTENZIAMENTO DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE) – VALUTARE SE IN SEZ. II 39
ART. 62. (INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO PER LE MISURE ANTI-TRATTA) – VALUTARE SE IN SEZ. II 39
ART. 63. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI) 39
CAPO II FAMIGLIA E DISABILITÀ 40
ART. 64. (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE) 40
ART. 65. (CONGEDO PARENTALE) 40
ART. 66. (FONDO PER LE PERIFERIE INCLUSIVE) 40
TITOLO V CRESCITA E INVESTIMENTI 41
CAPO I MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI 41
ART. 67. (MISURE PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE) 41
ART. 68. (MISURE IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO) 43
ART. 69. (RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO) 43
ART. 70. (SOSTENIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO E DELLA PIATTAFORMA INCENTIVI.GOV.IT) 44
ART. 71. (FONDO PMI) 44
ART. 72. (PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI) 44
CAPO II AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE 44
ART. 73. (FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE) 44
ART. 74. (FONDO PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) 45
ART. 75. (AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ) 45
CAPO III INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 46
ART. 76. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI) 46
ART. 77. (UNIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI RESIDUALI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SECONDO CRITERI DI RENDIMENTO) 46
ART. 78. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) 46
ART. 79. (COLLEGAMENTO STABILE, VIARIO E FERROVIARIO TRA LA SICILIA E IL CONTINENTE) 46
ART. 80. (SOSPENSIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA) 47
ART. 81. (MAREBONUS E FERROBONUS) 47
ART. 82. (OLIMPIADI INVERNALI 2026 MILANO-CORTINA) 47
TITOLO VI SANITÀ 48
ART. 83. (INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO) 48
ART. 84. (IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO ALL’ANTIMICROBICO-RESISTENZA (PNCAR) 2022-2025) 48
ART. 85. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLE FARMACIE) 48
ART. 86. (ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VACCINI E FARMACI) 49
ART. 87. (DISPOSIZIONE DIRETTA A MODIFICARE IL REGIME DI EROGABILITÀ DEL FINANZIAMENTO IN FAVORE DELLE UNIVERSITÀ PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI SPECIALIZZANDI) 49
TITOLO VII SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA 49
ART. 88. (PROMOZIONE DELLE COMPETENZE STEM NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) 49
ART. 89. (MISURE PER LA RIFORMA DELLA DEFINIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA RETE SCOLASTICA) 50
ART. 90. (MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO) 51
ART. 91. (MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E BORSE DI STUDIO) 51
TITOLO VIII TURISMO, SPORT E INFORMAZIONE 52
ART. 92. (FONDO AMMODERNAMENTO, SICUREZZA E DISMISSIONE IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO) 52
ART. 93. (AIUTI DI STATO COVID E RECUPERO AIUTI CORRISPOSTI IN ECCEDENZA DEI MASSIMALI) 52
ART. 94. (FONDO PER ACCRESCERE IL LIVELLO E L’OFFERTA PROFESSIONALE NEL TURISMO) 53
ART. 95. (FONDO PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA) 53
ART. 96. (FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE) 54
ART. 97. (MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT ITALIANO) 54
ART. 98. (FONDO EDITORIA) 54
TITOLO IX DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE 55
CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE 55
ART. 99. (PROROGA DELLA FERMA DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI MILITARI RECLUTATI NEL 2020 E NEL 2021 CON CONCORSO STRAORDINARIO) 55
ART. 100. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA DI PREVIDENZA MINISTERO DELLA DIFESA) 55
ART. 101. (ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL CENTRO NAZIONALE DI ACCOGLIENZA DEGLI ANIMALI CONFISCATI E SEQUESTRATI) 55
CAPO II MISURE PER LA SICUREZZA NAZIONALE 55
ART. 102. (ACCOGLIENZA PROFUGHI DALL’UCRAINA) 56
ART. 103. (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIA ROBOTICA PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO) 56
ART. 104. (INVESTIMENTI TECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA NEGLI SCENARI DI INCENDIO) 56
ART. 105. (INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA) 56
ART. 106. (AMPLIAMENTO DELLA RETE DEI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO – C.P.R) 56
ART. 107. (MISURE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) 57
ART. 108. (DISPOSIZIONI PER L’AGGIORNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RISPOSTA AL RISCHIO NBCR) 57
ART. 109. (MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL’INTERNO) 57
TITOLO X MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI 58
ART. 110. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE IN SERVIZIO ALL’ESTERO) 58
ART. 111. (ATTUAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA AL G7) 58
TITOLO XI MISURE IN MATERIA DI SISMA 60
ART. 112. (MISURE A FAVORE DEI TERRITORI DELLE MARCHE COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022) 60
ART. 113. (SISMA MOLISE E SICILIA 2018) 60
ART. 114. (SISMA ISCHIA 2017) 60
ART. 115. (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) 61
ART. 116. (SISMA EMILIA 2012) 62
ART. 117. (SISMA ABRUZZO 2009) 63
TITOLO XII REGIONI E ENTI LOCALI 64
ART. 118. (INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE) 64
ART. 119. (RISORSE PER PROGETTAZIONE) 64
ART. 120. (CONGUAGLIO FINALE A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE RISTORI COVID) 64
ART. 121. (STABILIZZAZIONE DELLE RISORSE A RISTORO DEL MINORE GETTITO TASI) 64
ART. 122. (ADEGUAMENTO DEI TERMINI PER L’ ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO REGIONALE ALLE SCADENZE PREVISTE DAL PNRR) 64
ART. 123. (SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI ADOZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD) 64
ART. 124. (ATTRIBUZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ENTI LOCALI IN DISSESTO DELLA COMPETENZA A RIMBORSARE LE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ) 65
ART. 125. (DETERMINAZIONE DEI LEP AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE) 65
ART. 126. (REGOLAZIONE FINANZIARIA DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DA RIVERSARE ALLO STATO) 65
ART. 127. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO REGIONALE) 65
ART. 128. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI) 65
TITOLO XIII GIUSTIZIA 67
ART. 129. (DOTAZIONE FINANZIARIA A DISPOSIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO NELL’AMBITO DELLE SPESE DI PARTE CORRENTE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE E DELLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA) 67
ART. 130. (RIFINANZIAMENTO DI FONDI PER L’EDILIZIA GIUDIZIARIA) 67
ART. 131. (FONDO INVESTIMENTI – MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 LEGGE DI BILANCIO 2020-2022) 67
ART. 132. (COMPENSAZIONE DEI DEBITI DEGLI AVVOCATI) 67
TITOLO XIV FONDI 68
ART. 133. (FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE) 68
ART. 134. (FONDI) 68
TITOLO XV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI 69
ART. 135. (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DI RISPARMIO CONNESSE ALL’ANDAMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA) 69
ART. 136. (MISURE IN MATERIA DI GARANZIE) 69
SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE 70
ALLEGATI SEZIONE I 70
Sezione I
Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
ART. 1.
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)
l. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Relazione illustrativa
La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.
Titolo II
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
ART. 2.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
2. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
3. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 3, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui commi da 1 a 4, ai fini di quanto previsto dall’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 3.
(Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi XXX milioni di euro per l’anno 2023, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), si provvede ai sensi ….
ART. 4.
(Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi…
3. Al fine di contenere per il primo trimestre dell’anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto al successivo comma 5, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a XXX milioni di euro, per l’anno 2023, si provvede ai sensi…. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il XXX 2023.
ART. 5.
(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)
1. Per l’anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 i nuclei famigliari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 pari a 15.000 euro.
2. Per il primo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, con l’obiettivo di contenere la variazione, rispetto al periodo precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici e di conseguire risparmi più elevati, rispetto alla spesa media, per le famiglie il cui valore di ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sia quello fissato secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto. Il risparmio medio conseguito .
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2.400 milioni di euro, si provvede …; tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023
ART. 6.
(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR)
1. In prima attuazione, in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all’articolo 42 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 51 della medesima deliberazione non sono più soggetti all’obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è stanziata la somma di 535 milioni di euro alla cui copertura si provvede mediante…Tale somma è trasferita alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
ART. 7.
(Fondo servizio di default SNAM e Restituzione prestito GSE-SNAM)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con una dotazione di (650) milioni di euro per l’anno 2023, da destinare a al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Alla specifica individuazione delle misure si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 30 giugno 2023.
2. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale di cui alla delibera ARERA 274/2022 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di XXX milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell’ARERA dell’effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell’anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
ART. 8.
(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2023, da destinare per XXX milioni di euro in favore dei comuni e per XXX milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
ART. 9.
(Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia)
1. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell’energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.
2. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione che genera il ricavo e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a 180 €/MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiore al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell’ambito dei provvedimenti di cui al comma 6, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un’equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante;
b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 8, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
5. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall’ARERA con i provvedimenti di cui al comma 6.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
7. I proventi derivanti dall’attuazione del presente articolo sono versati dal GSE all’entrata del bilancio dello Stato e confluiscono in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, volto, fino a concorrenza di 150 milioni di euro, alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui all’articolo XX (Norma riduzione dei consumi) e, con la parte eccedente, al finanziamento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano:
a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;
b) all’energia elettrica rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
c) all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
d) all’energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell’energia elettrica da parte del GSE ovvero all’energia elettrica condivisa nell’ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l’energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
ART. 10.
(Riduzione dei consumi di energia elettrica)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco previsti dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023, ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all’approvazione della stessa, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
2. La proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell’obiettivo di riduzione dei consumi, nonché reca le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto al quale è definito l’obiettivo di riduzione dei consumi stessi.
3. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 è coordinato con la procedura prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 464, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l’anno 2023.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 9 e, in via residuale a titolo di eventuale anticipazione, tramite i corrispettivi di dispacciamento a copertura dei costi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, come determinati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Titolo III
Misure fiscali
Capo I
Riduzione della pressione fiscale
ART. 11.
(Modifiche al regime forfetario)
1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.
ART. 12.
(Flat tax incrementale)
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
ART. 13.
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande)
1. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 8 del codice del turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, acquisite per il tramite del datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, integralmente riversate al lavoratore ovvero ai lavoratori, previamente individuati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta.
4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a euro 50.000.
ART. 14.
(Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)
1. Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.
ART. 15.
(Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;
b) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
ART. 16.
(Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile)
1. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte II-bis:
1) al numero 1-quinquies), dopo le parole “prodotti” sono inserite le seguenti: “assorbenti e tamponi” e le parole “compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili” sono eliminate;
2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente numero: “1-sexies) latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;”
b) alla Parte III:
1) al numero 65) dopo le parole: “per l’alimentazione dei fanciulli” sono inserite le seguenti “diversi dai prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972“;
2) il numero 114)-bis è abrogato.
ART. 17.
(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36)
1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023”;
c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l’anno 2023 derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).
ART. 18.
(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)
1. All’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato.
ART. 19.
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)
1. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».
Capo II
Disposizioni in materia di entrate
ART. 20.
(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)
1. All’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: “9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis.”.
2. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 3-bis, le parole “comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “comma 9-ter”.
3. All’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole “comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “comma 9-bis”.
ART. 21.
(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)
1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione di cui al comma 2.
2. L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa. I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1. I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1.
3. Le aliquote di cui al comma 2 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i successivi 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 2 e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
4. L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico.
5. L’opzione, esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l’esercizio della stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
6. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 2 e 3.
7. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
8. L’opzione di cui al comma 2 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le disposizioni di attuazione e coordinamento del comma 1 sono emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
10. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo confluiscono nel Fondo…
ART. 22.
(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)
1. All’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Le disposizioni del periodo precedente non trovano applicazione con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.”.
2. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.”.
ART. 23.
(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
ART. 24.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)
1. All’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».
2. All’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2023.».
3. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 14 per cento.”.
ART. 25.
(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)
1. I redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su richiesta del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L’opzione è resa mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente.
2. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V del comma 1 dell’articolo 2 del codice delle assicurazioni private, approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazione, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l’opzione di cui al primo periodo non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni precedenti i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.”.
ART. 26.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette)
ART. 27.
(Contributo di solidarietà temporaneo)
ART. 28.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 39-octies:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall’anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico;
2) il comma 4 è abrogato;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l’onere fiscale minimo, di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l’anno 2023, al 96,22 per cento della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”; la medesima percentuale è determinata al 96,50 per cento per l’anno 2024 e al 96,90 per cento a partire dall’anno 2025.”;
4) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 3, lettera a), sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulta compresa nell’intervallo di cui all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all’anno solare precedente, relativamente all’applicazione dell’accisa sulle sigarette.”;
b) all’articolo 39-terdecies, nel comma 3, le parole: “e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026”;
c) all’articolo 62-quater, nel comma 1-bis, le parole: “al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023”;
d) all’Allegato I, alla voce: “Tabacchi lavorati”, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) sigarette 47,50 per cento;”.
ART. 29.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici)
1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicura altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi degli articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio e al 1° giugno dell’anno 2023.
ART. 30.
(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)
1. All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente:
«c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni»;
2. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a , l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.».
3. Le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data in vigore della presente disposizione, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell’articolo 68 comma 5 del medesimo testo unico.
4. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole “c-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “c-sexies”.
5. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole “o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1,” sono aggiunte le seguenti “nonché i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,”.
6. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’opzione di cui al comma 1 può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
7. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Per le cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) la dichiarazione sostitutiva non è ammessa.”.
8. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 4 è sostituito dal seguente “4. Per l’applicazione dell’imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività”.
9. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell’imposta, possono sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell’imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti.”.
10. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 7 le parole “o rapporti” sono sostituite dalle seguenti “, rapporti o cripto-attività”.
11. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 9, primo e terzo periodo, le parole “I soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis”.
12. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 10 le parole “I soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 e 1 bis”.
13. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole “c-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti “c-sexies)”.
14. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La valutazione del patrimonio gestito all’inizio ed alla fine di ciascun periodo d’imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell’attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l’opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.”;
15. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l’opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell’articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l’opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell’applicazione del comma 6 del citato articolo.”;
16. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 8 le parole “e rapporti” sono sostituite dalle parole “, rapporti e cripto-attività”;
17. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l’opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività.”.
18. All’articolo 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 1, primo periodo le parole “c-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “c-sexies”;
19. All’articolo 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1 le parole “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti “lettere i) e i-bis)” e dopo le parole “valuta virtuale” sono inserite le seguenti “ovvero in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
20. All’articolo 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, lettera a) le parole “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere i) e i-bis)”;
21. All’articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, primo periodo le parole “ovvero delle attività estere di natura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti “delle attività estere di natura finanziaria ovvero delle cripto-attività” e al secondo periodo le parole “e delle attività estere di natura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti “, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività”.
22. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 31.
(Valutazione cripto-attività)
1. All’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico».
2. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ART. 32.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. L’assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 33.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)
1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
3. I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 1.
5. Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 34.
(Imposta di bollo sulle cripto-attività)
1. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, comma 2-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole “anche se rappresentati da certificati.” con le seguenti: “anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
2. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, nota 3-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole “anche non soggetti all’obbligo di deposito,”, sono inserite le parole “nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,”.
3. Al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tener conto di quanto previsto dal successivo comma 18-bis.”.
4. Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo .
ART. 35.
(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA)
1. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti: «15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al precedente comma, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, ad esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata presentazione in ufficio del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di chiusura ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di chiusura, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione accessoria di cui al precedente periodo è eseguita contestualmente alla sua irrogazione. Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 1.
ART. 36.
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)
Capo III
Misure di sostegno in favore del contribuente
ART. 37.
(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)
1. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
3. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
4. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 3 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
5. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
6. In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
7. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole “in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,” sono soppresse.
ART. 38.
(Regolarizzazione irregolarità formali)
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al , possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il e il .
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al , oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 39.
(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)
1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 37 e 38, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del periodo precedente può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 40.
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)
1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023 le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le previsioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
2. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
4. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.
5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
7. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 41.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del per cento del valore della controversia.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al per cento del valore della controversia.
6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e con il pagamento del per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
7. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
8. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
9. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro il 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo e 30 giugno di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.
13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.
14. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 11.
17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
18. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dal presente articolo, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
19. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il , con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
20. Eventuali maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione, ulteriori rispetto a quelle stimate, sono destinate al fondo .
ART. 42.
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)
1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all’articolo 41, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all’accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3.Come previsto dall’articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al precedente comma 2 e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
5. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo .
ART. 43.
(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)
1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all’articolo 41, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del successivo comma 3, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.
4. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390 del codice di procedura civile.
6. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
ART. 44.
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)
1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2, non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
ART. 45.
(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)
1. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento di cui al comma 1, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.
3. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio n. 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023 , sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 31 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.
4. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all’articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
ART. 46.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 45 della presente legge, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 del presente articolo, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal decreto legislativo n. 14 del 2019 si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
19. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 del presente articolo, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
c) dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
d) dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
ART. 47.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)
1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: “684. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032”;
b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti: “684-bis. L’agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:
1) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
2) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall’agente della riscossione;
3) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
4) esaurimento delle attività di recupero cui all’articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
5) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
6) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell’accesso di cui alla lettera b) e l’importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento;
684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni del comma 684, secondo periodo, del comma 685 e del comma 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.”;
c) nel comma 686, dopo la parola “legittimato”, sono inserite le seguenti: “, anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo,”.
d) all’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.
Capo IV
Altre misure fiscali
ART. 48.
(Modifiche all’articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)
1. All’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 7- ter e 7- quater»;
b) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi: «7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
7-quater. Le disposizioni del comma 7- ter si applicano a condizione che:
1. il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nell’elenco di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
2. il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;
3. il soggetto residente o non residente, che svolge l’attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente cui al punto 1 che precede, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d’investimento non residente superiore al 25%. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;
4. il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono definite le linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’articolo 110 comma 7».
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina di cui ai precedenti commi 7-ter e 7- quater.»;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d’affari a disposizione di un’impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui al punto 1 del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l’attività dell’impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo.».
ART. 49.
(Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria)
1. L’Agenzia delle entrate è autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni contenute nell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a euro 48.165.000,00 per l’anno 2024, e a euro 202.410.000,00 annui a decorrere dall’anno 2025.
Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali
Capo I
Lavoro e politiche sociali
ART. 50.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri di cui al predetto articolo 1, comma 121 e, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ART. 51.
(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)
1. Dopo l’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:
“Art. 14-bis.
1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), dell’articolo 27, comma 5, lettera f), e dell’articolo 42, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.”.
2. All’articolo 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole “di cui all’articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1, e all’articolo 14-bis” e all’articolo 22, comma 1, le parole “di cui all’articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1, e all’articolo 14-bis”.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 i commi 89 e 90 sono abrogati.
4. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 80 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
ART. 52.
(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)
1. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui all’articolo 51, per l’accesso al pensionamento anticipato di cui al medesimo articolo 51, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
2. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro XXX giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
ART. 53.
(APE sociale)
1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si applicano anche per l’anno 2023. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2023. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016 è conseguentemente incrementata di 64 milioni di euro per l’anno 2023, 220 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 175 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.
ART. 54.
(Opzione donna)
ART. 55.
(Proroga esonero contributivo assunzioni e proroga decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli e percettori di reddito di cittadinanza)
1. Al fine di promuovere l‘inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
2. L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
3. L’esonero di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
4. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
5. Al fine di promuovere l’assunzione femminile, le disposizioni di cui al comma 16, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
6. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
7. All’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2023».
ART. 56.
(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)
1. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato
5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
2. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L’ incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
ART. 57.
(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)
1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
4. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 3, comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: “Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all’Inps nelle modalità di cui al presente comma esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.”.
b) All’articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole “almeno un terzo dei” sono sostituite dalle seguenti “tutti i”.
c) All’articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5”;
5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni.
6. Per effetto di quanto disciplinato dai commi da 1 a 5 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 come rideterminata da ultimo ai sensi dell’articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023 e lo stanziamento di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 238, è incrementato di 9 milioni di euro per l’anno 2023 e di 708,8 milioni di euro per l’anno 2024, 717,2 milioni di euro per l’anno 2025, 727,9 milioni di euro per l’anno 2026, 732,2 milioni di euro per l’anno 2027, 736,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
7.
ART. 58.
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole “Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. Resta fermo quanto previsto dal DPCM 159/2013 per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.”;
b) il comma 3 è abrogato.
ART. 59.
(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)
1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell’anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio che di arresto temporaneo non obbligatorio.
4. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
ART. 60.
(Incremento una tantum dell’indennità di vacanza contrattuale)
ART. 61.
(Potenziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne) – Valutare se in SEZ. II
1. All’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 3, primo periodo, le parole: “a decorrere dall’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2022 e di 15 milioni a decorrere dall’anno 2023”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede mediante ……….
ART. 62.
(Incremento della dotazione del Fondo per le misure anti-tratta) – Valutare se in SEZ. II
1. All’articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 2 milioni per l’anno 2023 e 7 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante…..
ART. 63.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)
1. All’articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), le parole “5000 euro” sono sostituite dalle seguenti “10.000 euro”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. Fatte salve le previsioni di cui al comma 16, per ogni giornata lavorativa vanno corrisposti al lavoratore almeno 3 buoni lavoro.”;
c). al comma 14, lettera a) le parole “cinque lavoratori” sono sostituite dalle seguenti “dieci lavoratori” e le parole “, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori” sono soppresse;
d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
Capo II
Famiglia e disabilità
ART. 64.
(Assegno unico universale)
ART. 65.
(Congedo parentale)
ART. 66.
(Fondo per le periferie inclusive)
1. Al fine di favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i tempi e modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.
3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 1, con il medesimo decreto di cui al comma 2, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
Titolo V
Crescita e investimenti
Capo I
Misure per favorire la crescita e gli investimenti
ART. 67.
(Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ivi comprese quelle affidate a contraente generale nonché quelle realizzate tramite accordi quadro, , la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di XXX milioni di euro per il 2023, di XXX milioni di euro per il 2024 e …
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, gli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, considerano come importo preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura percentuale del 10 per cento dell’importo di cui al predetto decreto.
Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento predispongono un elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP, entro il 15 gennaio e 15 giugno2023, dandone comunicazione ai medesimi enti locali. Entro i successivi 15 giorni gli enti locali accedono all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione e la medesima conferma costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione l’ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 8.
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio e il 15 luglio 2023, è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione.
Gli enti locali beneficiari del contributo preassegnato ai sensi del decreto di cui al periodo precedente sono tenuti a comunicare per ciascun intervento, entro 5 giorni dal perfezionamento del CIG, il fabbisogno finanziario derivante dai prezziari aggiornati ai sensi del successivo comma 3 e le disponibilità derivanti dall’applicazione del successivo comma 5.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.in uso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
4. Ai fini dell’accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
5. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi del comma 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ad esito della procedura semestrale di cui al comma 2 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere, al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:
a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020; iii) dall’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;
d) gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, che non siano ricompresi nelle lettere a), b) e c) del presente comma;
e) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento.
8. Ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili tiene conto del seguente ordine di priorità:
a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
b) dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.
9. L’assegnazione delle risorse costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche. Le risorse sono trasferite secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati:
a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande;
b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma;
c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell’accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
d) le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali, di assegnazione e di trasferimento delle risorse del Fondo;
f) le modalità di trasferimento delle risorse ai sensi del comma 9;
g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.
ART. 68.
(Misure in materia di mezzi di pagamento)
1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro”.
2. All’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole “impossibilità tecnica” sono aggiunte le seguenti “nonché, limitatamente alle transazioni di valore inferiore ai 30 euro, nelle ipotesi individuate con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, che stabilisce criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono sospesi i procedimenti ed i termini per l’adozione delle sanzioni”.
ART. 69.
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)
1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:
a) 40 milioni di euro per l’anno 2023, 160 milioni di euro per l’anno 2024 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per i programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 20 milioni di euro per l’anno 2023, 60 milioni di euro per l’anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.
2. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
ART. 70.
(Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it)
1. Al fine di incrementare l’efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900 mila euro a decorrere dall’anno 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall’articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma incentivi.gov.it realizzata in attuazione dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il predetto Registro.
ART. 71.
(Fondo PMI)
ART. 72.
(Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 2500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 20252, per la predetta finalità.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e, di 5 milioni di euro per l’anno 2023, e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Capo II
Agricoltura e sovranità alimentare
ART. 73.
(Fondo per la Sovranità Alimentare)
1. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
ART. 74.
(Fondo per l’innovazione in agricoltura)
1. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il “Fondo per la digitalizzazione agricola” con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese sotto qualsiasi forma, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, aventi natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare – ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le suddette attività, a valere sulle risorse del Fondo.
4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.
ART. 75.
(Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l’ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza.
d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
Capo III
Infrastrutture e trasporti
ART. 76.
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)
ART. 77.
(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)
ART. 78.
(Trasporto pubblico locale)
1. All’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è incrementata di XXX milioni di euro per l’anno 2023 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dell’emergenza da Covid-19 fino al termine dell’applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico fissata al 31 marzo 2022. Tali risorse sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2.”.
2. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito, nello stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2023, destinato al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo e terzo quadrimestre 2022 per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al presente comma alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla Gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla Gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi XXX milioni di euro per l’anno 2023, si provvede….
ART. 79.
(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)
ART. 80.
(Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative codice della strada)
1. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, prevista dall’articolo 195, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
ART. 81.
(Marebonus e Ferrobonus)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata, per ciascun intervento, la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2023.
2. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. L’efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
ART. 82.
(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)
1. Al fine di garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31:
a) All’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il Piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”;
b) I rifinanziamenti disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dell’autorizzazione di spesa indicata all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al DPCM 26 settembre 2022;
c) È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l’anno 2024, 140 milioni per l’anno 2025 e 140 milioni per l’anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al DPCM 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 come modificato dalla lettera a) della presente disposizione;
d) L’articolo 26, comma 7-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente: “7 quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l’anno 2022, 240 milioni di euro per l’anno 2023, 125 milioni di euro per l’anno 2024, 55 milioni di euro per l’anno 2025, 65 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l’anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l’importo finalizzato agli interventi di cui al periodo precedente rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.”;
e) Agli oneri derivanti dalla lettera c), pari a 120 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 140 milioni di euro per l’anno 2026 si fa fronte mediante le risorse, per un pari ammontare, rinvenienti dalla disposizione di cui alla lettera d).
2. All’articolo 10, comma 3-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole “Al fine di consentire lo svolgimento, per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni dal 2022 al 2025”, e le parole “nel limite di 14 milioni di euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025”.
Titolo VI
Sanità
ART. 83.
(Incremento dell’indennità di pronto soccorso)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, le risorse destinate all’indennità di cui all’articolo 1, commi 293 e 294, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, nei limiti degli importi annui lordi di 60 milioni di euro per la dirigenza medica e di 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
ART. 84.
(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)
1. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”, in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato un finanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 85.
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)
1. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 3.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro su base annua a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
ART. 86.
(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Per l’anno 2023, una quota dell’incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
ART. 87.
(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)
1. All’articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “in misura non superiore all’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al 90 per cento”;
b) dopo le parole “nell’ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.”.
Titolo VII
Scuola, Università e ricerca
ART. 88.
(Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche)
1. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche (STEM), e di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’uguaglianza di genere, il Ministero dell’istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione.
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM.”
3. All’articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “al fine di promuovere” sono aggiunte le seguenti “, con particolare riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere”;
b) alla lettera a), le parole “, favorendo l’equilibrio di genere,” sono soppresse.
4. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
“c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie STEM”.
5. Il Ministero dell’istruzione e del merito, anche in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:
a) definizione di linee guida per l’introduzione, nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia, di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM;
b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;
c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.
6. Le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.
7. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 89.
(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)
1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5-ter è sostituito dai seguenti:
“5-ter. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. Ai fini del raggiungimento dell’Accordo, lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con deliberazione motivata della Giunta regionale può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quater. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al comma 5-ter, primo periodo, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 agosto, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche . Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo pari rispettivamente al 7%, al 5% e al 3%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 5-ter, ovvero di quello di cui al comma 5-quater, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis”.
2. I risparmi conseguiti dall’applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, tra l’altro, ai dirigenti scolastici per compensare eventuali esuberi e per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica anche oltre i limiti imposti dalla normativa vigente, nonché ai DSGA anche per compensare eventuali esuberi. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accertamento dei risparmi di cui al primo periodo.
ART. 90.
(Misure in materia di istruzione e merito)
1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 150 milioni di euro per il 2023.
2. Le attribuzioni previste dall’articolo 14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui a all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definirsi con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi negli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
4. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
5. Ai fini della attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 91.
(Misure in materia di università e borse di studio)
1. All’articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «A decorrere dall’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall’anno 2026».
2. All’articolo 64, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».
3. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2024.
Titolo VIII
Turismo, sport e informazione
ART. 92.
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)
1. Al fine di promuovere l’attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di euro 30 milioni per l’anno 2023 ed 50 milioni di euro per l’anno 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti, alla riduzione dell’impatto ambientale degli interventi di cui al presente comma e al comma 1 e, nella misura di euro 1 milione, allo sviluppo di progetti di snow-farming.
3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 93.
(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 79, decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
c) articolo 6-bis, comma 3 e comma 11 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
3. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
4. In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 3, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
5. In presenza di restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 3 e 4 non è prevista l’applicazione di sanzioni.
6. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5 ai fini della verifica, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezioni 3.1 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
7. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ART. 94.
(Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo)
1. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:
a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;
b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
c) azioni a supporto dell’inserimento nel mercato del lavoro;
d) azioni per favorire l’ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.
ART. 95.
(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 96.
(Fondo per il turismo sostenibile)
1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 ed euro 10 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:
a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
c) supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
ART. 97.
(Misure a sostegno dello sport italiano)
1. Il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all’art.1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
2. Le disposizioni sul credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: «e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro»;
b) dopo le parole «primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023».
4.
5. Il fondo di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2023.
6. Sport e periferie in Sez. II
ART. 98.
(Fondo editoria)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole “nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,” aggiungere le seguenti “, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
2. Il Fondo di cui all’articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75,8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Titolo IX
Difesa e sicurezza nazionale
Capo I
Misure per la difesa nazionale
ART. 99.
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)
1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2023.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.726.703 per l’anno 2023.
ART. 100.
(Disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della difesa)
ART. 101.
(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)
1. Al fine di provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per le esigenze del citato centro con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze, il citato fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell’anno di riferimento.
2. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l’Arma dei carabinieri è autorizzata all’assunzione, in deroga al limite di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Capo II
Misure per la sicurezza nazionale
ART. 102.
(Accoglienza profughi dall’Ucraina)
ART. 103.
(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l’uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell’ambito della missione “Soccorso Civile” – programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023, di 10 milioni di euro per l’anno 2024 e di 22 milioni di euro per l’anno 2025.»
ART. 104.
(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)
1. In relazione alla necessità di implementare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata la spesa, nell’ambito della missione “Soccorso civile” – programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” – azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, di euro 3.000.000 per l’anno 2023, di euro 4.000.000 per l’anno 2024 e di euro 3.000.000 per l’anno 2025.»
ART. 105.
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
1. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 1.
ART. 106.
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)
1. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell’interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l’anno 2023, di euro 14.392.960 per l’anno 2024, di euro 16.192.080 per l’anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall’applicazione del comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l’anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l’anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l’anno 2025.
ART. 107.
(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)
1. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l’ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l’anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, il Ministero dell’Interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all’articolo 33, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, e all’articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.272.418,14 per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1.
ART. 108.
(Disposizioni per l’aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR)
1. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all’esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo NBCR, è autorizzata, nell’ambito della missione “Soccorso civile”, al programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” – azione “Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2023, di euro 7.000.000 per l’anno 2024 e di euro 8.000.000 per l’anno 2025.»
ART. 109.
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)
1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e delle procedure di cui all’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare per l’anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 37.726.848, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Titolo X
Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organismi internazionali
ART. 110.
(Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)
1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale in servizio nelle residenze di cui all’articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell’arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.»;
b) all’articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.»;
c) all’articolo 171, comma 5, dopo la parola «esistono» sono aggiunte le seguenti: «comprovate difficoltà di copertura o» e le parole “l’80» sono sostituite dalle seguenti: «il 120»;
d) all’articolo 173:
1) al comma 1, la parola «ottavo» è sostituita dalla seguente: «quinto»;
2) al comma 4, le parole «all’8» sono sostituite dalle seguenti: «al 15»;
e) l’articolo 179, comma 1, le parole da «, e che sostiene» a «percepita» sono sostituite dalle seguenti: «è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l’iscrizione e la frequenza fino al completamento dell’anno scolastico»;
f) l’articolo 179, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell’articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico.»;
g) all’articolo 181, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle residenze di cui all’articolo 144, comma 1, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l’anno.»;
h) l’articolo 193 è sostituito dal seguente:
«Art. 193
(Viaggi aerei)
1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all’economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.
2. Per i viaggi aerei di trasferimento in relazione ai quali non è erogato il contributo di cui all’articolo 199, spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Il limite è fissato in due colli per dipendente nel caso di cui all’articolo 170, quinto comma.».
3. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
ART. 111.
(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)
1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l’anno 2023, di euro 40 milioni per l’anno 2024 e di euro 1 milione per l’anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico di Eutalia Srl, società in house del Ministero dell’economia e delle finanze.
Titolo XI
Misure in materia di sisma
ART. 112.
(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)
ART. 113.
(Sisma Molise e Sicilia 2018)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l’emergenza.
2. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui all’articolo 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2023.
ART. 114.
(Sisma Ischia 2017)
1.Il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l’anno 2023.
2. È autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di euro 4.900.000, di cui:
a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) euro 1.800.000 per le finalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
c) euro 1.000.000 per le finalità di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
d) euro 700.000 per le finalità di cui all’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. Le misure previste dall’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall’art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. I relativi termini decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata la spesa di euro XXXXX (150.000.000) per l’anno 2023, euro XXXXXX (200.000.000) per l’anno 2024, di euro xxxxxx(250.000.000) per l’anno 2025 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all’articolo 20 del decreto legge 2 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , e per la ricostruzione pubblica di cui all’articolo 26 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018
ART. 115.
(Sisma Italia Centrale 2016)
1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:
«4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2023>>
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023» e le parole: « per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l’anno 2023.
3.Per le medesime finalità di cui all’articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.
4.Per le spese di personale di cui all’articolo 50, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l’anno 2023 .
5.Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della Struttura di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2023.
6.Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
7.Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall’art. 1, comma 466 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048 e 500 milioni di euro per l’anno 2049.
8.All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, terzo periodo, sostituire le parole “e 2022” con “, 2022 e 2023” e le parole “e al quinto anno” con le seguenti “, al quinto e al sesto anno”
9.Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è autorizzato l’utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
10.Al comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all’anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno d’imposta 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».
11. Per l’anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l’anno 2023, di 4 milioni di euro.
12. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
14. All’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
15. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l’anno 2023.
15. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
All’articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023»
16. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023».
17. All’articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023»
18. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023 “.
19. All’articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti “31 dicembre 2024” e le parole da “onnicomprensivo” fino alla fine del periodo con le seguenti “complessivo di euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione per singolo incarico conferito”;
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “e con” con le seguenti “anche utilizzando”;
c) al comma 1, terzo periodo, e al comma 2 sopprimere le parole “per l’anno 2022”.
20. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-bis, terzo periodo, dopo le parole “è effettuato” sono inserite le seguenti parole “con uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino all’esaurimento del fondo” e dopo le parole “del presente decreto” aggiungere le seguenti parole “ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica”.
ART. 116.
(Sisma EMILIA 2012)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.
2.Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2023 nel limite di euro 9.505.000 per l’anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l’anno 2023.
3. All’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2023” e le parole: “nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l’anno 2023”. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2023.
4.Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica all’anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall’articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell’anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
5. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
6. È autorizzata la spesa di euro 14.200.000 per l’anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia Romagna nel 2012.
ART. 117.
(Sisma Abruzzo 2009)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2023, di 18 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025»;
b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025»;
c) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il contributo di 500.000 euro di cui al precedente periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
3. I termini di cui all’articolo 57, comma 10, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»
4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all’anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
Titolo XII
Regioni e Enti locali
ART. 118.
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 448, le parole: “in euro 7.107.513.365 per l’anno 2023” sono sostituite dalle parole: “in euro 7.157.513.365 per l’anno 2023”;
b) al comma 449, alla lettera d-quater, le parole “330 milioni di euro nel 2023” sono sostituite dalle parole “380 milioni di euro nel 2023”.
ART. 119.
(Risorse per progettazione)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è inserito il seguente:
“51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025”.
ART. 120.
(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)
1. All’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire il quarto periodo con il seguente: “Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, provvedendo all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell’importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato”.
ART. 121.
(Stabilizzazione delle risorse a ristoro del minore gettito TASI)
1. All’articolo 1, comma 554 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “Per gli anni 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dall’anno 2020”.
ART. 122.
(Adeguamento dei termini per l’ attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)
ART. 123.
(Semplificazione procedure di adozione dei fabbisogni standard)
ART. 124.
(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)
1. All’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “all’articolo 222 e dei residui” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui”
ART. 125.
(Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
ART. 126.
(Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato)
1. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’ articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dal seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l’anno 2022 si utilizzano i dati relativi all’annualità 2021. Per ciascun anno dall’esercizio 2023 all’esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.”.
2. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006,n. 286, come modificato dall’ articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dal seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi per l’anno 2022 si utilizzano i dati relativi all’anno 2021. Per ciascun anno dall’esercizio 2023 all’esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità”.
ART. 127.
(Disposizioni in materia di contenzioso regionale)
1. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all’accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l’Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.
ART. 128.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
2. L’iscrizione all’Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del medesimo Piano, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui all’articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I contratti conferiti a valere sulle risorse di cui al presente comma non possono eccedere la durata del 31 dicembre 2026.
Titolo XIII
Giustizia
ART. 129.
(Dotazione finanziaria a disposizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell’ambito delle spese di parte corrente per l’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento della Direzione nazionale e delle Direzioni distrettuali antimafia)
1. All’art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis Per il funzionamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e per l’esercizio delle funzioni attribuite dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dispone di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.”
ART. 130.
(Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria)
1. Al fine di assicurare l’adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e all’analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l’ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l’acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di euro xxx per l’anno 2023, euro XXX per l’anno 2024 ed euro XXX per l’anno 2025.
ART. 131.
(Fondo investimenti – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 legge di bilancio 2020-2022)
1. Per le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria relative all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale degli Istituti e dei servizi penitenziari, sono stanziati, in aggiunta ai fondi già previsti in bilancio per il periodo 2023-2029, euro 6 milioni per l’anno 2023, euro 10 milioni per l’anno 2024, euro 10 milioni per l’anno 2025, euro 20 milioni per il 2026, euro 15 milioni nell’anno 2027, euro 10 milioni per il 2028, euro 11.046.773 per l’anno 2029.
2.
ART. 132.
(Compensazione dei debiti degli avvocati)
1. All’articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «A decorrere dall’anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2016 al 2022»;
2) dopo le parole «10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall’anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»;
3) dopo le parole «non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,»
4) le parole «per i dipendenti» sono soppresse.
b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All’articolo 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «annui a decorrere dall’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».
Titolo XIV
Fondi
ART. 133.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
ART. 134.
(Fondi)
Titolo XV
Disposizioni finanziarie e finali
ART. 135.
(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all’andamento effettivo della spesa)
1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 80 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All’articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, sostituire le parole da «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri» fino alla fine con le seguenti: «nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze» (da verificare con PCM).
3. Le competenze attribuite ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
ART. 136.
(Misure in materia di garanzie)
SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE
ALLEGATI SEZIONE I
Allegato 1 – Articolo 1, recante “Risultati differenziali di spesa”
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)