COVID-19: interventi a favore degli operatori economici nel Disegno di Legge di Stabilità Regionale 2020-2022

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L’Assemblea Regionale Siciliana disciplina all’art. 8 del DDL di Stabilità Regionale 2020-2022 le misure di supporto per gli operatori economici

Art.8

Interventi a favore degli operatori economici

1. E’ istituito presso IRFIS-Finsicilia Spa, il “Fondo Sicilia – Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici” causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, pari a 170 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’art. 5.

2. I destinatari della misura di cui al presente articolo sono operatori economici con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell’anno 2018 un reddito netto non superiore a 30 mila euro ed un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2018. L’operazione finanziaria, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non richiede – anche ai fini dell’istruttoria – la valutazione del merito creditizio ed alcuna garanzia. L’importo erogato, di cui il 30 per cento a fondo perduto, non può superare la somma di 15 mila euro e non produce interessi. Ai fini della concessione ed alla erogazione la valutazione è limitata esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui al presente comma che l’istante può autocertificare ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

3. La misura è destinata, altresì, fino a 10 milioni di euro, per sostenere l’editoria siciliana e le agenzie di stampa, anche on-line, e con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché sino a 10 milioni di euro per la concentrazione ed il rafforzamento dei Consorzi Confidi per le agevolazioni ed il supporto alle imprese.

4. L’IRFIS, Gestore del Fondo, è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al presente articolo. Rimangono a carico del Fondo le commissioni per il Gestore pari allo 0,5 per cento annuo, calcolate sulle somme erogate al netto dei rientri, oltre tutte le spese per le Convenzioni di cui al presente comma, nonché le perdite e le spese legali derivanti dal mancato rimborso.

5. E’ istituito presso IRFIS-Finsicilia Spa, il “Fondo Sicilia – Sezione specializzata di garanzia per l’anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18″, di 2 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’art. 5.

6. Nelle more dell’insediamento degli organi dell’lRCA, sono istituiti, presso la CRIAS, il Fondo per il credito di finanziamento degli artigiani “Fondo per lo ripresa-Artigiani”, pari a 100 milioni di euro e presso l’IRCAC, il Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative “Fondo per la ripresa-Cooperative”, pari a 50 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell’art. S, ai quali si applica il regime dettato per il “Fondo Sicilia”. Con Delibera di Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle Attività Produttive vengono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei Fondi. In sede di prima applicazione, 10 milioni di euro sono destinati quale Fondo di garanzia per l’anticipazione bancaria per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l’iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, presupposto per l’erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dallo stesso fondo, secondo il D.L. n. 17 del 18 marzo 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’art. 5. La misura è destinata, altresì, fino a 10 milioni di euro, per sostenere l’anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti dei Comuni per rette per ricoveri.

7. I destinatari della misura di cui al comma 6 “Fondo per lo ripresa-Artigiani” sono gli artigiani con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell’anno 2018 un utile netto non superiore a 30 mila euro ed un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2018. L’operazione creditizia, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non può superare la somma di 15 mila euro e non produce interessi. La CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al presente articolo. Rimangono a carico del Fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

8. I destinatari della misura di cui al comma 6 “Fondo per lo ripresa-Cooperative” sono le cooperative con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nell’anno 2018 un utile netto non superiore a 25 mila euro. L’operazione creditizia, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022, non può superare la somma di 50 mila euro e non produce interessi. L’IRCAC è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al presente articolo. Rimangono a carico del Fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

9. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell’occupazione, in considerazione dell’attuale periodo di crisi derivante dall’emergenza sanitaria COVID-19, l’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2020, alla spesa per di 50.000 migliaia di euro per l’acquisto anticipato di servizi turistici da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell’emergenza sanitaria, cui si fra fronte con risorse di cui al comma 2 dell’art. 5.

10. AI fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle aziende agricole siciliane causata dall’emergenza COVID-19, nel quadro di quanto definito dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE – Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del3 aprile 2020 sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al presente comma accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo verrà erogato direttamente all’impresa beneficiaria. 

I contributi di cui al presente comma non possono superare i limiti prefissati dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2020 e del 3 aprile 2020 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione come modificato dal Regolamento (UE) n.316/2019. Non potranno cumularsi con quelli previsti dal DL Liquidità e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall’emergenza COVID 19. 

Gli istituti di credito per l’erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. 

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l’attuazione dell’intervento creditizio.

Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro cui si fa fronte cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’art. 5.

11. Per sostenere il settore della pesca la Regione siciliana è autorizzata potenziare il Fondo di Solidarietà della Pesca di cui all’art.39 della legge regionale 9/2019 con 10.000 migliaia di euro cui si fa fronte cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’art. 5.

12. AI fine di assicurare la tenuta dell’intero tessuto produttivo, colpito dall’epidemia COVID-19 e fronteggiare la crisi derivante, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l’adozione di misure straordinarie, efficaci e veloci, la Regione Siciliana è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da Comunicazione COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione Siciliana è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’art. 5secondo le linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150 milioni di euro, comprensiva degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con Deliberazione di Giunta Regionale su proposta de II’ Assessore regionale alle attività produttive.