Circolare Agenzia delle Entrate: chiarimenti su aliquote IVA e agevolazioni settore gas

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L’Agenzia delle Entrate illustra le novità in tema di aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas introdotte dal Decreti Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Taglia-prezzi (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022).

Per quanto riguarda l’aliquota IVA gas, il DL Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Il provvedimento prevede anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che viene ridotta dal 22% al 5%.

Per il credito d’impresa imprese gasivore, il decreto ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e, da ultimo, al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, volto a garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.

I crediti d’imposta sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2022 e sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Essendo cedibili solo per intero, implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisca la cessione della quota non utilizzata. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.