Un comunicato diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce le procedure per l’import-export di materiale sanitario.
Applicazione straordinaria della franchigia: tutto quello che c’è da sapere per l’importazione del materiale sanitario a fronte dell’emergenza da COVID-19
In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Regolamento CE n.1186/2009, si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi;al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68, lettera f) del DPR 633/72 sarà applicata anche l’esenzione dall’IVA.
Per le importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali, potrà darsi corso all’applicazione provvisoria della franchigia daidazi doganali in attuazione dell’art. 74 e ss. del sopra citato Regolamento e dell’esenzione IVA, in via provvisoria, ai sensidell’art.51 e ss. della Direttiva 2009/132/CE. L’Ente autorizzatodall’Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dalpagamento dei diritti, producendo una lettera d’impegno.
Nel caso in cui le importazioni delle merci finalizzate alla gestionedell’emergenza sono inquadrabili nella fattispecie di cui agli artt. 82 lettera c) e 84 del medesimo Regolamento – regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali, l’Autorità/Ente interessatopotrà essere autorizzato dall’Ufficio delle dogane a ricevere le merci in franchigia dai dazi nonché, ai sensi dell’art. 68 lett. f) del DPR 633/72, in esenzione IVA.