In Gazzetta ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è stato attuato, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2 per tutti i cittadini presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui viene accertato che possa essere un pericolo per la salute, a seguito di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico nel rispetto delle circolatri del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori devono esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.
Fino al 31 marzo 2022 è possibile accedere ai seguenti servizi solo in possesso delle certificazioni verdi COVID-19:
- Servizi alla persona;
- Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
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