Il provvedimento è attuativo di quanto previsto dall’articolo 16-bis del DL Energia (n. 17/2022) e prevede la cessione di elettricità a prezzi “calmierati” per clienti industriali, Pmi e clienti in Sardegna e Sicilia che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare.
In particolare, il decreto definisce le modalità e le condizioni con le quali il GSE cede l’energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 15-bis del Dl 4/2022, recante ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, nonché disposizioni relative all’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da impianti FER. Il prezzo fissato è di 210 €/MWh.
Il volume minimo che ciascun candidato può richiedere, anche in forma aggregata, è di 1 GWh/anno, quello massimo non deve superare il 3% di quello complessivamente offerto dal Gse e il 30% del consumo medio degli ultimi tre anni.
In caso di volumi non assegnati il Gme sarà tenuto a svolgere una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari. In esito alla procedura, il Gse dovrà stipulare con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie fino al 31 dicembre 2025. A tal proposito, il gap tra il prezzo di allocazione e quello medio mensile sul mercato (che determina quanto eventualmente dovrà essere finanziato in bolletta, con modalità definite da Arera) verrà calcolato sul 70% dell’energia aggiudicata.
Entro dieci giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, il Gse dovrà individuare i volumi di energia elettrica interessati e comunicarli al Gme, affinché organizzi sulla bacheca Ppa le procedure di assegnazione ai clienti finali prioritari. Entro venti giorni il Gestore dovrà poi predisporre lo schema contrattuale e determinare le garanzie che l’aggiudicatario è tenuto a presentare, nonché le modalità con le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, possono accreditarsi per le procedure. Entro sessanta giorni l’Autorità dovrà inoltre modificare i meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato introducendo un prezzo massimo nella vendita a mercato della relativa energia, qualora introdotto a livello eurounitario e definendo le modalità per un graduale passaggio a contratti di ritiro di lungo termine.
Il decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e ne sarà data notizia mediante pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale.
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