Confapi Sicilia è stata presente al tavolo con le altre parti sociali e l’Assessorato attività produttive Regione Siciliana per sottoscrivere un protocollo di intesa su prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro. Presente con delega del Presidente regionale di Confapi, Dhebora Mirabelli, la Presidente del Gruppo Donne Sicilia, Tiziana Serretta.
Nel corso dell’incontro odierno, preceduto da diversi momenti di confronto con le parti, è stata raggiunta l’intesa in ordine alle misure e buone prassi da diffondere ed adottare per aumentare la consapevolezza sui rischi da calore nei luoghi di lavoro oggi più marcati in relazione ai cambiamenti climatici e alle conseguenti ondate di calore e per sensibilizzare, in presenza di tale tipologia di rischio, istituzioni, lavoratori e imprese, a rivolgersi, rispettivamente alle Organizzazioni Sindacali, alle Organizzazioni Datoriali e agli Organismi Paritetici di settore per approfondimenti sulla cornice normativa in materia. Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono attività lavorativa all’aperto, in particolare edilizia civile e stradale, con particolare rilevanza per i cantieri ed i siti industriali, comparto estrattivo agricolo, manutenzione del verde, florovivaismo, comparto portuale (per il quale si applicano altresì le disposizioni previste dal d. lgs. n. 272/99) marittimo e balneare, e prestazioni lavorative dei rider, ed in generale in tutte le attività lavorative che richiedono un impegno fisico rilevante, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata.
Le parti convengono sulla necessità che il datore di lavoro adotti misure organizzative di carattere generale in presenza del rischio da stress termico. La valutazione deve essere fatta per ciascuna azienda, in riferimento alla tipologia delle lavorazioni, con il coinvolgimento di tutti i soggetti a ciò preposti dal d.lgs. n.81/2008 e sue estensioni (tra i quali: RSPP, Medico Competente, RLS, RLST e RLS di Sito, o Organismi contrattuali preposti alla Sicurezza) e le misure devono essere adattate a tutti i lavoratori, tenendo presente le esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi di lavoratori particolarmente sensibili al rischio in conformità con quanto stabilito dagli art. 28 e 183 del d.lgs. n. 81/2008.
Di seguito, come allegato, il protocollo d’intesa, clicca qui.