L’Agenzia delle Entrate ci aveva già allarmati con le tantissime e contraddittorie ‘interpretazioni’ rese note nelle settimane scorse sulla misura ‘Industria 4.0’ e l’agevolazione del Patent Box. Tantissime le nostre imprese alle prese con incomprensibili accertamenti, sanzioni ed interessi.
Ci riprova ora con le risposte agli interpelli in ordine al decreto “Ristori” sulla questione concernente all’esonero parziale del versamento dei contributi meglio noto come ‘decontribuzione Sud’. La denuncia delle nostre PMI riguarda la risposta all’interpello 956-869 di ottobre 2023, che smentisce precedenti risposte della stessa Agenzia delle Entrate Direzione regionale Lazio, ritenendo la ‘non applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 10-bis del decreto 104/2020 cosiddetto decreto ‘Ristori’, poi esteso agli anni/esercizi 2021 e 2022.
Le Imprese che ne hanno beneficiato in completa buonafede e fiducia dell’operato del legislatore hanno contabilizzato i contributi al netto dell’esonero previsto dalla normativa sopra indicata. La normativa prevede, in maniera chiara ed inequivocabile che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica. Tra questi, la ‘decontribuzione’ che in base all’art. 10 bis del decreto “Ristori” doveva essere esente tanto ai fini IRES che IRAP mediante una variazione in diminuzione extra contabile.
Molte le imprese siciliane che oggi si trovano nella condizione di “evasori” per aver contabilizzato in bilancio l’importo al netto del contributo facendo fede sulla norma ma anche sulle precedenti dichiarazioni della stessa Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio nelle risposte agli interpelli 618 e 748 del 2021. Nello specifico, a titolo esemplificativo si riporta estratto della risposta n. 748 del 2021: “…In considerazione del tenore letterale della predetta disposizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati»: a) in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza); b) da chiunque erogati; c) spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi; d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Al riguardo, dunque, si ritiene che, in linea di principio, «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati» che soddisfano contestualmente tutti i requisiti da sub a) a sub d) rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del menzionato articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020 (…). Conseguentemente, laddove il contributo ricevuto dall’istante rispetti tutti i requisiti richiesti dal citato articolo 10-bis, come sopra esplicitati, lo stesso non rileverà fiscalmente per il percettore…”
Una smentita quella di queste ultime settimane che si trasforma in un “costo molto caro” a danno del tessuto produttivo nazionale, maggior contribuente dello Stato italiano.
“Purtroppo sono molti gli imprenditori, scoraggiati da questo caos che negli ultimi anni ha interessato incentivi e ristori, arrivando alla conclusione che a dare ristoro alla fine sono le aziende allo Stato e non viceversa. Le agevolazioni si trasformano in sanzioni e contenziosi che rischiano di far fallire le nostre PMI”- sostiene il Presidente Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli – “CONFAPI SICILIA chiede venga approvata, urgentemente, una seria riforma fiscale e tributaria che dia garanzia alle imprese sul rispetto delle leggi anche attraverso l’istituzione di un garante per i diritti del contribuente, che chieda conto all’Agenzia delle Entrate sulle continue e pericolose smentite in materia di incentivi e agevolazioni fiscali e che, allo stesso tempo, contrasti l’evasione reale che danneggia cittadini e piccoli e medi imprenditori onesti costrette a pagare tasse e tributi in modo sproporzionato rispetto i guadagni.”