Agenzia delle Entrate – Risoluzione Codici tributo per utilizzo in compensazione crediti d’imposta acquistati da cessionari – caro energia e caro carburanti

Al momento stai visualizzando Agenzia delle Entrate – Risoluzione Codici tributo per utilizzo in compensazione crediti d’imposta acquistati da cessionari – caro energia e caro carburanti
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 38/E con cui istituisce una serie di codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 nella sezione “Erario”, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare sono istituiti i codici tributo “7720” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, “7721” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”, “7722” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, “7723” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”, “7724” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, “7725” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, “7726” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Viene precisato, infine, che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

Per ulteriori informazioni, consulta il documento “RISOLUZIONE N. 38/E” clicca qui.

Per ulteriori informazioni, contattare segreteria@confapisicilia.it