L’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del provvedimento recante modifiche al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19, firmato dal Direttore dell’Agenzia Ruffini lo scorso 27 aprile 2022.
La recente modifica introduce la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese, le quali hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, dovranno inviare all’Agenzia entro il 30 novembre 2022. Le principali novità al fine di rendere più agevole la compilazione riguardano l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti, che qualora durante l’emergenza Covid-19 non superi i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella, è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Da questi, sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU, che vanno comunque indicati nel quadro A.
La compilazione semplificata è facoltativa e consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente, questi ultimi non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione e rimangono dunque invariate tutte le disposizioni.
Il termine finale per l’invio della dichiarazione è il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.