Con un avviso del 7 giugno 2022 pubblicato sul sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, è disposta a partire dall’ 8 giugno 2022 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili di cui al CAPO III del decreto interministeriale 30 settembre 2021.
Con la chiusura dello sportello si passa adesso alla fase della valutazione delle domande di agevolazione che dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori.
Il procedimento di valutazione terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande e comprende la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.
È utile ricordare che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese femminili, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da almeno dodici mesi, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l’esercizio dell’attività professionale interessata, nonché il possesso degli ulteriori requisiti previsti ove compatibili e ferme restando le specifiche modalità di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attività esercitate.
Le iniziative ammissibili all’agevolazione devono prevedere programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili e devono essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall’impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell’impresa, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi, e prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro al netto d’IVA.