A darne notizia è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 21 marzo 2022.
Il codice ATECO 69.20.11 riguarderà gli iscritti alla sezione A dell’albo unico e i ragionieri commercialisti, che saranno inclusi nella classificazione precedentemente dedicata ai servizi forniti da dottori commercialisti.
Il codice ATECO 69.20.12 riguarderà invece gli iscritti alla sezione B dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le novità introdotte dall’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche ATECO si applicheranno dal 1° aprile, data a partire dalla quale i soggetti interessati dalle modifiche dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di variazione dei dati IVA per modificare il proprio codice, lo stesso che andrà poi indicato nelle dichiarazioni.
Anche i ragionieri commercialisti saranno identificati dal codice ATECO 69.20.11, prima riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, e ora dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, relativo quindi ai servizi offerti da tutti gli iscritti alla sezione A dell’Albo.
Il codice ATECO 69.20.12, precedentemente relativo ai “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”, accoglie ora i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione B dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La classificazione ATECO adottata dall’ISTAT per la produzione e divulgazione di dati statistici dal 1° gennaio 2022 sarà adottata anche sul fronte delle finalità amministrative dal 1° aprile 2022, data a partire dalla quale i soggetti interessati dalle modifiche dovranno presentare una dichiarazione di variazione dei dati IVA all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione potrà essere inviata dal 1° aprile 2022 per variare il proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, mediante il modello AA9/12 o AA7/10.
La notizia diffusa dal CNDCEC ricorda inoltre che i contribuenti iscritti nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative devono avvalersi della Comunicazione Unica, da inviare in modalità telematica, anche se la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l’unico adempimento da svolgere.
La modifica del codice ATECO entrerà poi in dichiarazione: per i modelli dichiarativi Redditi, ISA, IVA e non solo, presentati a decorrere dal 1° aprile 2022 e dopo la variazione dei dati, sarà necessario indicare il nuovo codice attribuito.