Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Liquidità

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Confapi segnala che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 06 giugno 2020 la legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Il decreto è entrato in vigore il 07 giugno 2020.

Nel testo normativo figurano modifiche rispetto alla stesura originaria che recepiscono alcune nostre proposte emendative di cui ci siamo fatti promotori e sostenitori in tutte le occasioni di confronto con il Governo e il Parlamento.

Ci riferiamo in particolare all’accoglimento dell’esenzione di responsabilità del datore di lavoro nel caso di contagio del lavoratore per Covid-19. Il nuovo articolo 29bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) prevede che il datore di lavoro, nell’esercizio dell’ attività di impresa, assolve agli obblighi previsti dall’art. 2087 del codice civile, quindi alle misure   necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, qualora abbia applicato i protocolli delle parti sociali del 24 aprile 2020 e successive modifiche, i protocolli previsti nella decretazione d’urgenza o ancora gli altri eventuali protocolli di settore. Con tale disposizione si fuga ogni ulteriore dubbio sulla responsabilità del datore di lavoro che era insorto a causa della mancata chiarezza delle due recenti circolari INAIL.

All’articolo 13 (Fondo centrale di garanzia Pmi) i finanziamenti garantiti al 100% potranno arrivare fino a 30mila euro e non più a 25mila e avranno una durata massima di 10 anni anziché i 6 anni in precedenza previsti. Mentre i finanziamenti fino a 800mila euro, con garanzia di base all’80%, potranno essere restituiti in un tempo superiore ai 10 anni. Sempre con riferimento a tale articolo, viene sostenuta la patrimonializzazione dei singoli Confidi, riconoscendo a questi la possibilità di iscrivere a patrimonio i fondi rischi pubblici dagli stessi detenuti.

Infine, con l’articolo 37bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie) le segnalazioni alla Centrale dei rischi delle sofferenze delle micro, piccole e medie imprese beneficiarie dei finanziamenti richiesti per far fronte all’emergenza Covid-19, sono sospese fino al 30 settembre 2020.

Qui di seguito il link al testo del provvedimento: www.shorturl.at/fDRS1